Pubblicato
Gara #617
Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesiInformazioni appalto
07/03/2025
Aperta
Servizi
€ 861.000,00
Pannone Fabio
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
1
B5DE2DE4CF
Qualità prezzo
Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesi
Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesi
€ 825.000,00
€ 36.000,00
€ 0,00
Scadenze
28/03/2025 12:00
11/04/2025 12:00
14/04/2025 12:00
Avvisi
Allegati
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mod.-i-informativa-privacy.pdf SHA-256: 4f06328afd0fc38811a4cd72bbff6ef4a8c25cd4f4c514f9b0f24dcb57ff4771 03/03/2025 11:36 |
153.15 kB | |
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1.11 MB | |
allegato-n.-2-regolamento-della-stazione-appaltante-criteri-e-modalit-di-reclutamento-del-personale.pdf SHA-256: 63ea9d898d8057b9d0ed05b46803f80f8c741f714ce73d6e337c3534c402fc87 03/03/2025 11:36 |
204.02 kB | |
allegato-n.-3-dd-costo-del-lavoro-igiene-07-2024-impiegati.pdf SHA-256: 6871579196b9c53d69e942024b433dd1af8aad5c7b2dc3e7feb967c5f8c7ab9d 03/03/2025 11:36 |
231.58 kB | |
mod.-g-dichiaraz.-offerta-tecnica-rev-01-completo.doc SHA-256: c6cfc868eeed20977caf1c9a376bc2bcf329fc43430c969fc8e74c13565a6c4d 13/03/2025 09:19 |
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Chiarimenti
07/03/2025 16:12
Quesito #1
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
1) il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) l’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
4) in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
5) la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
6) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
7) l’attuale fornitore;
8) la fee applicata dall'attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
1) il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) l’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
4) in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
5) la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
6) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
7) l’attuale fornitore;
8) la fee applicata dall'attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
13/03/2025 09:22
Risposta
Spett.le Società,
fermo restando che il personale da somministrare, come emerge chiaramente dagli atti della lex specialis (Disciplinare di gara e Capitolato speciale), sarà unicamente quello selezionato dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, con conseguente esclusione del mantenimento dei lavoratori utilizzati precedentemente da Area Sud Milano S.p.A., di seguito riportiamo tabella con i dati richiesti precisando che sono tutti formati ai sensi dell’81/08 e regolarmente idonei alla mansione. Dati oltremodo che sono pubblicati al seguente link:
https://www.areasudmilano.it/amministrazione.aspx?read=Personale-non-a-tempo-indeterminato
Si ringrazia,
Il Rup
fermo restando che il personale da somministrare, come emerge chiaramente dagli atti della lex specialis (Disciplinare di gara e Capitolato speciale), sarà unicamente quello selezionato dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, con conseguente esclusione del mantenimento dei lavoratori utilizzati precedentemente da Area Sud Milano S.p.A., di seguito riportiamo tabella con i dati richiesti precisando che sono tutti formati ai sensi dell’81/08 e regolarmente idonei alla mansione. Dati oltremodo che sono pubblicati al seguente link:
https://www.areasudmilano.it/amministrazione.aspx?read=Personale-non-a-tempo-indeterminato
Si ringrazia,
Il Rup
11/03/2025 08:38
Quesito #2
Spettabile Ente,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) In relazione alle previsioni di cui all'art. 4 del capitolato sul periodo di prova, si chiede conferma che troverà applicazione l’art. Art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che “è consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. 2) Con riferimento alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione per cause diverse non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina. 3)Con riferimento agli obblighi di cui all’art. 5 del capitolato relativi al comportamento del personale, allo svolgimento della prestazione richiesta nel rispetto del Codice di Comportamento e degli altri obblighi ivi contemplati, essendo il servizio richiesto differente dall'appalto di servizi, si chiede di confermare che sarà onere di Codesto Ente a vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento e degli altri obblighi richiamati, rimanendo in carico all'aggiudicatario un onere di mera informativa nei confronti dei somministrati inviati in missione. Ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”. 4) Essendo contemplato tra i casi di risoluzione di cui all'art. 10 del capitolato l'omesso svolgimento della visita medica preventiva si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro, la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientraranno tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. 5) Con riferimento agli oneri in materia di formazione sulla sicurezza ed essendo contemplata tra i casi di risoluzione di cui all'art. 10 del capitolato l'omessa formazione ("in particolare, quando non abbia provveduto a informare il somministrando sulla natura delle attività lavorative da eseguire presso la Stazione appaltante, o a formarlo sui rischi lavorativi cui potrebbe essere esposto"), si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi in generale e sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice.
Cordiali saluti
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) In relazione alle previsioni di cui all'art. 4 del capitolato sul periodo di prova, si chiede conferma che troverà applicazione l’art. Art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che “è consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. 2) Con riferimento alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione per cause diverse non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina. 3)Con riferimento agli obblighi di cui all’art. 5 del capitolato relativi al comportamento del personale, allo svolgimento della prestazione richiesta nel rispetto del Codice di Comportamento e degli altri obblighi ivi contemplati, essendo il servizio richiesto differente dall'appalto di servizi, si chiede di confermare che sarà onere di Codesto Ente a vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento e degli altri obblighi richiamati, rimanendo in carico all'aggiudicatario un onere di mera informativa nei confronti dei somministrati inviati in missione. Ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”. 4) Essendo contemplato tra i casi di risoluzione di cui all'art. 10 del capitolato l'omesso svolgimento della visita medica preventiva si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro, la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientraranno tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. 5) Con riferimento agli oneri in materia di formazione sulla sicurezza ed essendo contemplata tra i casi di risoluzione di cui all'art. 10 del capitolato l'omessa formazione ("in particolare, quando non abbia provveduto a informare il somministrando sulla natura delle attività lavorative da eseguire presso la Stazione appaltante, o a formarlo sui rischi lavorativi cui potrebbe essere esposto"), si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi in generale e sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice.
Cordiali saluti
19/03/2025 10:26
Risposta
Spettabile società,
1) Si conferma che trova applicazione l’art. 35 del CCNL relativo alla categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. In merito, si rammenta che l’art. 18 del Capitolato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge, al d.lgs. 36/2023, al codice civile e alle altre norme speciali vigenti in materia, anche se qui non citate espressamente”. Con il termine “materia”, si intende la disciplina riguardante la somministrazione di lavoro, come contenuta nel sopra richiamato CCNL.
2) Si premette che il Quesito risulta generico, in quanto non individua in maniera puntuale le “previsioni in tema di sostituzioni”.
Fermo quanto sopra, si conferma che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore in caso di mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti in essere con i singoli lavoratori alla data del recesso, che rimarranno validi fino alla loro naturale scadenza – e fatta eccezione per i casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, la Stazione Appaltante corrisponderà quanto dovuto ai lavoratori in conformità alla normativa di settore. L’Agenzia aggiudicataria avrà diritto al solo rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, come previsto dall’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015.
3) Si conferma, fatta eccezione per i requisiti e le qualifiche del personale somministrato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del Capitolato, che dovranno essere garantiti dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara.
4) Si conferma, essendo i lavoratori in somministrazione equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito, si precisa che sono a carico della Stazione appaltante gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, alla sicurezza e alla prevenzione, ivi compreso l’obbligo di rilasciare il giudizio di idoneità sanitaria da parte del proprio medico competente. Rimangono, invece, a carico dell’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara quanto previsto all’art.4 comma 2 lettera d del Capitolato di Gara.
5) Non si conferma, in quanto, in aderenza a quanto previsto dall’art. 35, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 81/2015, il Capitolato stabilisce, all’art. 4, comma 2, lettera D, che “L’appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, a istruire e formare il personale da somministrare sulle generali caratteristiche e modalità esecutive delle attività che è destinato a svolgere presso la Stazione appaltante, ricadendo sull’appaltatore l’obbligo di garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso la stessa Stazione appaltante, nonché ad adempiere, a suo carico, a tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza previste dall’art. 35, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 81/2015”.
Si ringrazia,
Il RUP
1) Si conferma che trova applicazione l’art. 35 del CCNL relativo alla categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. In merito, si rammenta che l’art. 18 del Capitolato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge, al d.lgs. 36/2023, al codice civile e alle altre norme speciali vigenti in materia, anche se qui non citate espressamente”. Con il termine “materia”, si intende la disciplina riguardante la somministrazione di lavoro, come contenuta nel sopra richiamato CCNL.
2) Si premette che il Quesito risulta generico, in quanto non individua in maniera puntuale le “previsioni in tema di sostituzioni”.
Fermo quanto sopra, si conferma che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore in caso di mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti in essere con i singoli lavoratori alla data del recesso, che rimarranno validi fino alla loro naturale scadenza – e fatta eccezione per i casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, la Stazione Appaltante corrisponderà quanto dovuto ai lavoratori in conformità alla normativa di settore. L’Agenzia aggiudicataria avrà diritto al solo rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, come previsto dall’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015.
3) Si conferma, fatta eccezione per i requisiti e le qualifiche del personale somministrato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del Capitolato, che dovranno essere garantiti dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara.
4) Si conferma, essendo i lavoratori in somministrazione equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito, si precisa che sono a carico della Stazione appaltante gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, alla sicurezza e alla prevenzione, ivi compreso l’obbligo di rilasciare il giudizio di idoneità sanitaria da parte del proprio medico competente. Rimangono, invece, a carico dell’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara quanto previsto all’art.4 comma 2 lettera d del Capitolato di Gara.
5) Non si conferma, in quanto, in aderenza a quanto previsto dall’art. 35, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 81/2015, il Capitolato stabilisce, all’art. 4, comma 2, lettera D, che “L’appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, a istruire e formare il personale da somministrare sulle generali caratteristiche e modalità esecutive delle attività che è destinato a svolgere presso la Stazione appaltante, ricadendo sull’appaltatore l’obbligo di garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso la stessa Stazione appaltante, nonché ad adempiere, a suo carico, a tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza previste dall’art. 35, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 81/2015”.
Si ringrazia,
Il RUP
11/03/2025 11:18
Quesito #3
Buongiorno,
in merito alla Relazione Tecnica si chiede conferma che la copertina e l’indice non sono compresi nei limiti di facciate (20) indicati per la relazione e che l’interlinea utilizzata possa essere singola.
in merito alla Relazione Tecnica si chiede conferma che la copertina e l’indice non sono compresi nei limiti di facciate (20) indicati per la relazione e che l’interlinea utilizzata possa essere singola.
11/03/2025 11:26
Risposta
Spettabile società, si conferma quanto riportato.
Si ringrazia,
Il Rup
Si ringrazia,
Il Rup
11/03/2025 11:29
Quesito #4
Buongiorno,
si chiede quanto segue:
capitolato di gara. art. 4 comma 2 b) Si invita a rettificare specificando che in caso di giudizio di inidoneità alla mansione -per la quale si ritiene necessario procedere alla sostituzione della risorsa- il contratto del lavoratore sostituito non potrà ritenersi risolto, l'utilizzatore pertanto dovrà provvedere ad adibire lo stesso a mansioni compatibili al suo status e, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino alla scadenza della missione.capitolato di gara. art. 4 comma 2 lettera b). Si invita a rettificare la previsione del periodo di prova secondo quanto indicato dall'art 33 del CCNL sulla somministrazione.capitolato di gara. art. 4 comma 2 N) per quanto attiene la richiesta di sostituzione di lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.capitolato di gara. art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.capitolato di gara. art. 10 comma 4. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.Si chiede di confermare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.
si chiede quanto segue:
capitolato di gara. art. 4 comma 2 b) Si invita a rettificare specificando che in caso di giudizio di inidoneità alla mansione -per la quale si ritiene necessario procedere alla sostituzione della risorsa- il contratto del lavoratore sostituito non potrà ritenersi risolto, l'utilizzatore pertanto dovrà provvedere ad adibire lo stesso a mansioni compatibili al suo status e, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino alla scadenza della missione.capitolato di gara. art. 4 comma 2 lettera b). Si invita a rettificare la previsione del periodo di prova secondo quanto indicato dall'art 33 del CCNL sulla somministrazione.capitolato di gara. art. 4 comma 2 N) per quanto attiene la richiesta di sostituzione di lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.capitolato di gara. art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.capitolato di gara. art. 10 comma 4. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.Si chiede di confermare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.
19/03/2025 10:28
Risposta
Spettabile società,
1. Si premette che né l’art. 4, comma 2, lettera B del Capitolato, né altre disposizioni del Capitolato prevedono la risoluzione dei contratti con i singoli lavoratori.
Fermo quanto sopra, si precisa che la Stazione appaltante potrà chiedere la sostituzione del lavoratore in caso di mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso.
Al di fuori di tali ipotesi, il lavoratore avrà diritto a proseguire l’attività per l’intero periodo di assegnazione e la Stazione appaltante corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore.
2. Si precisa che trova applicazione l’art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. In merito, si ricorda che l’art. 18 del Capitolato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge, al d.lgs. 36/2023, al codice civile e alle altre norme speciali vigenti in materia, anche se qui non citate espressamente”. Con il termine “materia”, si intende la disciplina riguardante la somministrazione di lavoro, come contenuta nel richiamato CCNL. Pertanto, la previsione di cui all’art. 4, comma 2, lettera B del Capitolato risulta conforme al contenuto dell’art. 35 del CCNL e trovano altresì applicazione le previsioni dello stesso art. 35 non richiamate nel Capitolato.
3. Il Quesito risulta inconferente, in quanto il Capitolato non contiene disposizioni in contrasto con quanto indicato.
Fermo quanto sopra, si chiarisce che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore qualora non venga superato il periodo di prova o in presenza di giusta causa di recesso.
Si ricorda che la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, ha facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti con i singoli lavoratori in essere alla data del recesso e fino alla loro naturale scadenza, per i quali la Stazione appaltante, al di fuori dei casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore -, l’Agenzia aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015).
4. Il Quesito risulta inconferente, in quanto il Capitolato non contiene disposizioni in contrasto con quanto indicato.
Fermo quanto sopra, si chiarisce che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore qualora non venga superato il periodo di prova o in presenza di giusta causa di recesso.
Si ricorda che la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, ha facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti con i singoli lavoratori in essere alla data del recesso e fino alla loro naturale scadenza, per i quali la Stazione appaltante, al di fuori dei casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore -, l’Agenzia aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015).
5. Resta ferma l’osservanza dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e, pertanto, si conferma che l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, nel caso di recesso della Stazione appaltante dal contratto ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, avrà diritto al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
6. Si conferma che, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Reg. UE 2016/679, la Stazione appaltante e l’Agenzia aggiudicataria del servizio sono autonomi Titolari del trattamento, ciascuno per le attività di propria competenza, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti
Si ringrazia,
Il RUP
1. Si premette che né l’art. 4, comma 2, lettera B del Capitolato, né altre disposizioni del Capitolato prevedono la risoluzione dei contratti con i singoli lavoratori.
Fermo quanto sopra, si precisa che la Stazione appaltante potrà chiedere la sostituzione del lavoratore in caso di mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso.
Al di fuori di tali ipotesi, il lavoratore avrà diritto a proseguire l’attività per l’intero periodo di assegnazione e la Stazione appaltante corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore.
2. Si precisa che trova applicazione l’art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. In merito, si ricorda che l’art. 18 del Capitolato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge, al d.lgs. 36/2023, al codice civile e alle altre norme speciali vigenti in materia, anche se qui non citate espressamente”. Con il termine “materia”, si intende la disciplina riguardante la somministrazione di lavoro, come contenuta nel richiamato CCNL. Pertanto, la previsione di cui all’art. 4, comma 2, lettera B del Capitolato risulta conforme al contenuto dell’art. 35 del CCNL e trovano altresì applicazione le previsioni dello stesso art. 35 non richiamate nel Capitolato.
3. Il Quesito risulta inconferente, in quanto il Capitolato non contiene disposizioni in contrasto con quanto indicato.
Fermo quanto sopra, si chiarisce che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore qualora non venga superato il periodo di prova o in presenza di giusta causa di recesso.
Si ricorda che la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, ha facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti con i singoli lavoratori in essere alla data del recesso e fino alla loro naturale scadenza, per i quali la Stazione appaltante, al di fuori dei casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore -, l’Agenzia aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015).
4. Il Quesito risulta inconferente, in quanto il Capitolato non contiene disposizioni in contrasto con quanto indicato.
Fermo quanto sopra, si chiarisce che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore qualora non venga superato il periodo di prova o in presenza di giusta causa di recesso.
Si ricorda che la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, ha facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti con i singoli lavoratori in essere alla data del recesso e fino alla loro naturale scadenza, per i quali la Stazione appaltante, al di fuori dei casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore -, l’Agenzia aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015).
5. Resta ferma l’osservanza dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e, pertanto, si conferma che l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, nel caso di recesso della Stazione appaltante dal contratto ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, avrà diritto al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
6. Si conferma che, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Reg. UE 2016/679, la Stazione appaltante e l’Agenzia aggiudicataria del servizio sono autonomi Titolari del trattamento, ciascuno per le attività di propria competenza, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti
Si ringrazia,
Il RUP
12/03/2025 16:16
Quesito #5
Spett.le Ente,
in merito al requisito di capacità economica e finanziaria a pag. 9 Disciplinare, si chiede conferma che si intende il fatturato medio annuo "globale".
Grazie
in merito al requisito di capacità economica e finanziaria a pag. 9 Disciplinare, si chiede conferma che si intende il fatturato medio annuo "globale".
Grazie
19/03/2025 10:29
Risposta
Si conferma.
Si ringrazia,
Il RUP
Si ringrazia,
Il RUP
12/03/2025 16:18
Quesito #6
Spett.le Ente,
in merito al requisito di capacità tecnica e professionale a pag. 9 Disciplinare, si chiede conferma che per prestazioni analoghe si intende il servizio di somministrazione di lavoro con applicazione di qualsiasi CCNL, figure somministrate, ...
Grazie
in merito al requisito di capacità tecnica e professionale a pag. 9 Disciplinare, si chiede conferma che per prestazioni analoghe si intende il servizio di somministrazione di lavoro con applicazione di qualsiasi CCNL, figure somministrate, ...
Grazie
26/03/2025 09:42
Risposta
Si conferma.
Il Rup
Il Rup
12/03/2025 17:22
Quesito #7
Buonasera,
in merito all'Allegato G si chiede il modello completo da compilare in qunato quello caricato a portale risulta di una sola pagina.
Grazie.
In attesa di gentile riscontro si porgono i migliori saluti
in merito all'Allegato G si chiede il modello completo da compilare in qunato quello caricato a portale risulta di una sola pagina.
Grazie.
In attesa di gentile riscontro si porgono i migliori saluti
13/03/2025 09:19
Risposta
Gentili,
in merito alla vostra richiesta, vi informiamo che l'Allegato G è stato revisionato e pubblicato nella sua versione completa. Potete trovarlo tra gli allegati pubblici, oltre che in allegato alla presente risposta.
Si ringrazia,
IL RUP
in merito alla vostra richiesta, vi informiamo che l'Allegato G è stato revisionato e pubblicato nella sua versione completa. Potete trovarlo tra gli allegati pubblici, oltre che in allegato alla presente risposta.
Si ringrazia,
IL RUP
mod.-g-dichiaraz.-offerta-tecnica-rev-01-completo.doc SHA-256: c6cfc868eeed20977caf1c9a376bc2bcf329fc43430c969fc8e74c13565a6c4d 13/03/2025 09:19 |
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13/03/2025 11:29
Quesito #8
Spett.le Ente,
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
le ore relative alle assenzele ore relative alle festività non lavorateil rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
Grazie
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
le ore relative alle assenzele ore relative alle festività non lavorateil rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
Grazie
19/03/2025 10:30
Risposta
Spettabile società,
Come espressamente previsto nel comma 2 dell’art. 8 del Capitolato, all’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara saranno rimborsati i costi relativi al lavoro ordinario e straordinario effettivamente prestato dai lavoratori inviati in missione presso la Stazione appaltante. Resta, invece, espressamente escluso il rimborso dei costi del lavoro inerenti alle diverse tipologie di assenza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle assenze per malattia, infortuni, ferie e permessi, etc., che restano ad integrale carico dell’Agenzia aggiudicataria.
Si ringrazia,
Il RUP
Come espressamente previsto nel comma 2 dell’art. 8 del Capitolato, all’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara saranno rimborsati i costi relativi al lavoro ordinario e straordinario effettivamente prestato dai lavoratori inviati in missione presso la Stazione appaltante. Resta, invece, espressamente escluso il rimborso dei costi del lavoro inerenti alle diverse tipologie di assenza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle assenze per malattia, infortuni, ferie e permessi, etc., che restano ad integrale carico dell’Agenzia aggiudicataria.
Si ringrazia,
Il RUP
13/03/2025 12:22
Quesito #9
Spett.le Ente,
all'interno del fac-simile mod..a.domanda.di.partecipazione vengono richieste 2 Referenze bancarie non citate nei documenti di gara.
Si chiede conferma che le referenze bancarie non siano necessarie alla partecipazione.
Grazie
all'interno del fac-simile mod..a.domanda.di.partecipazione vengono richieste 2 Referenze bancarie non citate nei documenti di gara.
Si chiede conferma che le referenze bancarie non siano necessarie alla partecipazione.
Grazie
13/03/2025 12:49
Risposta
Si conferma.
Il Rup
Il Rup
13/03/2025 12:31
Quesito #10
Spett.le Ente,
all'interno del fac-simile mod..a.domanda.di.partecipazione viene richiesto, come requisito di partecipazione e aggiudicazione, il creare una rete di esercizi convenzionati in numero non inferiore al limite minimo previsto dal disciplinare di gara, entro 4okm dalla Vostra sede. Ciò non è citato nei documenti di gara.
Si chiede conferma che si tratta di refuso.
Grazie
all'interno del fac-simile mod..a.domanda.di.partecipazione viene richiesto, come requisito di partecipazione e aggiudicazione, il creare una rete di esercizi convenzionati in numero non inferiore al limite minimo previsto dal disciplinare di gara, entro 4okm dalla Vostra sede. Ciò non è citato nei documenti di gara.
Si chiede conferma che si tratta di refuso.
Grazie
13/03/2025 12:49
Risposta
Si conferma.
Il Rup
Il Rup
13/03/2025 14:51
Quesito #11
Spett.le Ente,
si domanda se è applicata la c.d. clausola sociale.
In caso affermativo, chiediamo di condividere il numero di Lavoratori e la loro durata contrattuale.
Grazie
si domanda se è applicata la c.d. clausola sociale.
In caso affermativo, chiediamo di condividere il numero di Lavoratori e la loro durata contrattuale.
Grazie
13/03/2025 15:04
Risposta
Si veda risposta al quesito n.1.
Si ringrazia,
Il Rup
Si ringrazia,
Il Rup
14/03/2025 09:13
Quesito #12
Spettabile Ente,
Con riferimento ai "18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" di cui al disciplinare, e in particolare in relazione al criterio “B – RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO”, articolato negli elementi B1, B2, B3 e B4, si chiede gentilmente di confermare che la tempistica minima che gli operatori economici possano offrire coincida, essendo prevista l’approssimazione all’intero, con un’ora ovvero con un giorno, e non con frazioni di ore o con frazioni di giorni.
Cordiali saluti
Con riferimento ai "18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" di cui al disciplinare, e in particolare in relazione al criterio “B – RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO”, articolato negli elementi B1, B2, B3 e B4, si chiede gentilmente di confermare che la tempistica minima che gli operatori economici possano offrire coincida, essendo prevista l’approssimazione all’intero, con un’ora ovvero con un giorno, e non con frazioni di ore o con frazioni di giorni.
Cordiali saluti
17/03/2025 11:34
Risposta
Spettabile società,
in riscontro al quesito posto si conferma che i valori offerti nell’offerta tecnica di cui all’art.18.1 del Disciplinare di Gara, non potranno essere espressi in frazioni di ore o di giorni.
Si ringrazia,
Il Rup
in riscontro al quesito posto si conferma che i valori offerti nell’offerta tecnica di cui all’art.18.1 del Disciplinare di Gara, non potranno essere espressi in frazioni di ore o di giorni.
Si ringrazia,
Il Rup
14/03/2025 09:27
Quesito #13
Gentilissimi, in relazione all'art. 19 del Disciplinare, si chiede conferma che si possa partecipare alle sedute di gare anche in modalità da remoto, tramite apposito link.
17/03/2025 11:35
Risposta
Si conferma e si consiglia preliminarmente di contattare l'assistenza del portale TuttoGare per conoscere le modalità ei requisiti necessari per assistere da remoto alle sedute di gara pubbliche.
Si ringrazia,
Il Rup
Si ringrazia,
Il Rup
17/03/2025 15:29
Quesito #14
Spett.le Ente, in relazione all'art. 7.3 del disciplinare, punto 2, si chiede conferma che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale sia solo in capo all'aggiudicatario e non sia da trasmettere in sede di partecipazione.
18/03/2025 09:47
Risposta
Spettabile Società,
si conferma quanto richiesto.
Cordiali saluti,
Il RUP
si conferma quanto richiesto.
Cordiali saluti,
Il RUP
17/03/2025 15:38
Quesito #15
Spettabile Ente,
Al fine di garantire la trasparenza e la corretta comparazione delle offerte economiche dei partecipanti alla procedura di gara, in riferimento all'articolo 8 del Capitolato Speciale e agli articoli 3 e 17 del Disciplinare di Gara, si richiede una conferma relativamente all'importo orario da utilizzare come riferimento per la quantificazione dell'offerta economica. Specificamente, si chiede se tale importo debba corrispondere a quello indicato alla riga "Costo Orario (a)" delle tabelle ministeriali allegate al bando (ad esempio, 24,32 euro per livello 3B - operaio). In alternativa, si chiede di precisare quale sia il costo orario da considerare per le ore ordinarie e straordinarie, unitamente alle modalità di calcolo utilizzate per poterlo determinare. Questa precisazione è essenziale per garantire un confronto equo tra le offerte, evitando che ogni agenzia presenti metodologie di calcolo differenti."
Articolo 17 - comma 1 - lettera a) e b) del Disciplinare di Gara - Minor importo Orario: Si sottolinea come non sia possibile quantificare economicamente la riduzione relativa all’importo orario (ordinario o straordinario) in quanto la stessa è soggetta ad una pluralità di elementi normativi che potranno essere presi in considerazione solo all’atto della contrattualizzazione delle eventuali risorse da avviare in missione. Si suggerisce pertanto di inserire nella formulazione tecnica una proposta in termini di restituzione degli sgravi eventualmente operabili.
Cordiali saluti
Al fine di garantire la trasparenza e la corretta comparazione delle offerte economiche dei partecipanti alla procedura di gara, in riferimento all'articolo 8 del Capitolato Speciale e agli articoli 3 e 17 del Disciplinare di Gara, si richiede una conferma relativamente all'importo orario da utilizzare come riferimento per la quantificazione dell'offerta economica. Specificamente, si chiede se tale importo debba corrispondere a quello indicato alla riga "Costo Orario (a)" delle tabelle ministeriali allegate al bando (ad esempio, 24,32 euro per livello 3B - operaio). In alternativa, si chiede di precisare quale sia il costo orario da considerare per le ore ordinarie e straordinarie, unitamente alle modalità di calcolo utilizzate per poterlo determinare. Questa precisazione è essenziale per garantire un confronto equo tra le offerte, evitando che ogni agenzia presenti metodologie di calcolo differenti."
Articolo 17 - comma 1 - lettera a) e b) del Disciplinare di Gara - Minor importo Orario: Si sottolinea come non sia possibile quantificare economicamente la riduzione relativa all’importo orario (ordinario o straordinario) in quanto la stessa è soggetta ad una pluralità di elementi normativi che potranno essere presi in considerazione solo all’atto della contrattualizzazione delle eventuali risorse da avviare in missione. Si suggerisce pertanto di inserire nella formulazione tecnica una proposta in termini di restituzione degli sgravi eventualmente operabili.
Cordiali saluti
27/03/2025 10:01
Risposta
Spettabile società,
L’importo del costo orario per la quantificazione dell’offerta economica va determinato come segue:
1) per il calcolo del costo orario ordinario, si fa riferimento all’importo indicato, per ciascun livello di inquadramento, alla riga “Costo Orario (a)” della tabella ministeriale allegata al Disciplinare di Gara;
2) per il calcolo del costo orario straordinario, vanno presi come riferimenti gli importi indicati, per ciascun livello di inquadramento, alle voci “Retribuzione base” ed “E.D.R.-ex Prot. 31/7/1992” di cui alla medesima tabella ministeriale allegata al Disciplinare di Gara.
Il Quesito risulta essere inconferente, in quanto non è impossibile quantificare economicamente la riduzione relativa all’importo del costo orario (ordinario e straordinario). Ciascun Concorrente dovrà, pertanto, effettuare i calcoli relativi al costo orario (ordinario e straordinario) per la quantificazione dell’offerta economica, tenendo conto degli sgravi eventualmente operabili in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, i quali resteranno a carico e a beneficio di ciascun Concorrente.
Si ringrazia,
Il Rup
L’importo del costo orario per la quantificazione dell’offerta economica va determinato come segue:
1) per il calcolo del costo orario ordinario, si fa riferimento all’importo indicato, per ciascun livello di inquadramento, alla riga “Costo Orario (a)” della tabella ministeriale allegata al Disciplinare di Gara;
2) per il calcolo del costo orario straordinario, vanno presi come riferimenti gli importi indicati, per ciascun livello di inquadramento, alle voci “Retribuzione base” ed “E.D.R.-ex Prot. 31/7/1992” di cui alla medesima tabella ministeriale allegata al Disciplinare di Gara.
Il Quesito risulta essere inconferente, in quanto non è impossibile quantificare economicamente la riduzione relativa all’importo del costo orario (ordinario e straordinario). Ciascun Concorrente dovrà, pertanto, effettuare i calcoli relativi al costo orario (ordinario e straordinario) per la quantificazione dell’offerta economica, tenendo conto degli sgravi eventualmente operabili in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, i quali resteranno a carico e a beneficio di ciascun Concorrente.
Si ringrazia,
Il Rup
25/03/2025 10:24
Quesito #17
Spett.le Ente,
Si invia la seguente richiesta di chiarimenti:
Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare nel dettaglio i requisiti necessari per la mansione di autista. In particolare, i lavoratori che verranno inseriti in somministrazione nel ruolo di autisti, dovranno possedere altre patenti oltre alla B?
Cordiali saluti
Si invia la seguente richiesta di chiarimenti:
Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare nel dettaglio i requisiti necessari per la mansione di autista. In particolare, i lavoratori che verranno inseriti in somministrazione nel ruolo di autisti, dovranno possedere altre patenti oltre alla B?
Cordiali saluti
25/03/2025 12:39
Risposta
Spettabile Società,
il lavoratore che verrà inserito con la mansione di autista dovrà possedere anche la patente C+CQC.
Si ringrazia,
Il Rup
il lavoratore che verrà inserito con la mansione di autista dovrà possedere anche la patente C+CQC.
Si ringrazia,
Il Rup
27/03/2025 12:37
Quesito #20
In merito all'offerta economica, SI CHIEDE CONFERMA CHE, il valore economico da inserire direttamente a sistema, sia il ribasso percentuale offerto sulla percentuale dell’aggio d’Agenzia a base d’asta
01/04/2025 12:50
Risposta
Si conferma,
Il RUP
Il RUP
28/03/2025 09:59
Quesito #21
Con riferimento all'art. 16 del Disciplinare SI CHIEDE CONFERMA che il contenuto dell'offerta tecnica debba essere composto da:
All. G debitamente compilato;Relazione Tecnica redatta in conformità all'art. 18.1.1 del Disciplinare.
All. G debitamente compilato;Relazione Tecnica redatta in conformità all'art. 18.1.1 del Disciplinare.
01/04/2025 12:50
Risposta
Si conferma,
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