Aggiudicazione definitiva
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Gara #617
Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesiInformazioni appalto
07/03/2025
Aperta
Servizi
€ 861.000,00
Pannone Fabio
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B5DE2DE4CF
Qualità prezzo
Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesi
Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesi
€ 861.000,00
€ 36.000,00
€ 0,00
€ 861.000,00
nr. 68 del 07/08/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 12730090151 | RANDSTAD ITALIA SPA |
Seggio di gara
Determina n. 48
06/05/2025
|
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725.07 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Pannone | Fabio | RUP |
| Monea | Silvia | Segretario verbalizzante |
| Sepe | Antonietta | Testimone |
Commissione valutatrice
Determina n. 48
06/05/2025
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174.07 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Bolognesi | Andrea Massimo | Presidente |
| Volpi | Lorena | Componente |
| Verdoliva | Anna Maria | Componente |
Scadenze
24/04/2025 12:00
06/05/2025 12:00
12/05/2025 11:00
Avvisi pubblici
08/04/2025
Modifica termini di gara - Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesi
Modifica termini di gara - Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesi
08/04/2025
Modifica termini di gara - Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesi
Modifica termini di gara - Somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesi
Allegati
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619.37 kB | |
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bando-di-gara.pdf SHA-256: b7d6468c721cc0b383f22373652dce53cdeb96d9baa50467cfe6a27ff9a8a326 03/03/2025 11:36 |
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544.88 kB | |
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allegato-n.-3-dd-costo-del-lavoro-igiene-07-2024-operai.pdf SHA-256: 4ab1ba76526c203f196add3d247d2c689bafddb411a63d0a45bae11dd602403e 03/03/2025 11:36 |
230.28 kB | |
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mod.-b-dichiarazioni-non-firmatari.doc SHA-256: 64887d7f2da498fb5b6192ec09c44ae0aed864d3676c51149506a2d09af84a7d 03/03/2025 11:36 |
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74.00 kB | |
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mod.-d-dichiarazioni-ati.doc SHA-256: 05c0da7f8ee92b2f5d72df3347c20a80b515dc82c7776209fc9dc24fe9b482a9 03/03/2025 11:36 |
41.00 kB | |
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mod.-e-avvalim.-concorrente.doc SHA-256: bc5d9e6b5a4b16b72767d821738dd27c1c09179c7311ca4c9a94593bde0c6dd2 03/03/2025 11:36 |
53.00 kB | |
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mod.-f-avvalim.-ausiliaria.doc SHA-256: 5b16f3638e869abe414724e58fe65a7200f14a99be32286aec4a02fe33d8816a 03/03/2025 11:36 |
83.00 kB | |
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22.51 kB | |
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mod.-h-allegato-allofferta-economica.docx SHA-256: 66cc4635e667a6e8fd7321939334ec9b87dd02d8c3dc8805334d6f3fa74dff89 03/03/2025 11:36 |
32.21 kB | |
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mod.-i-informativa-privacy.pdf SHA-256: 4f06328afd0fc38811a4cd72bbff6ef4a8c25cd4f4c514f9b0f24dcb57ff4771 03/03/2025 11:36 |
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allegato-n.-1-norme-tecniche-di-utilizzo-della-piattaforma-telematica.pdf SHA-256: a4d82b32d006a9de09a3d43b81c914bae12a91933974e3ae7488e12c59f3f997 03/03/2025 11:36 |
1.11 MB | |
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allegato-n.-2-regolamento-della-stazione-appaltante-criteri-e-modalit-di-reclutamento-del-personale.pdf SHA-256: 63ea9d898d8057b9d0ed05b46803f80f8c741f714ce73d6e337c3534c402fc87 03/03/2025 11:36 |
204.02 kB | |
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allegato-n.-3-dd-costo-del-lavoro-igiene-07-2024-impiegati.pdf SHA-256: 6871579196b9c53d69e942024b433dd1af8aad5c7b2dc3e7feb967c5f8c7ab9d 03/03/2025 11:36 |
231.58 kB | |
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mod.-g-dichiaraz.-offerta-tecnica-rev-01-completo.doc SHA-256: c6cfc868eeed20977caf1c9a376bc2bcf329fc43430c969fc8e74c13565a6c4d 13/03/2025 09:19 |
78.50 kB | |
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rettifiche-al-capitolato.pdf SHA-256: af6df93952814c29b913160c6b114dd378debcc9ef4a253eea405015011e7b68 04/04/2025 13:26 |
329.75 kB | |
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rettifiche-al-disciplinare.pdf SHA-256: dde2e8d87bdc9334c75bb16fe3edb0e836f4677a632520cd321fb53b58e6a495 10/04/2025 09:50 |
231.34 kB | |
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mod.-a-domanda-di-partecipazione.doc SHA-256: dc62f0184f0d39fbb0a9154280123b9c52003b4c04b72e3be5aa0b440d9c275e 10/04/2025 09:50 |
135.50 kB | |
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rettifica-alla-risposta-al-quesito-4.pdf SHA-256: 4ff6dfa151561a3d7d2ebe46765ec463851b3b5e5ecff05327e1af219a512696 17/04/2025 09:42 |
254.34 kB | |
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prot.-198-pec-tempi-moderni.pdf SHA-256: 8611f1f271d3c4f26a12dce27a9ba56bccc7c08ffa9f77c111c7dcad75609028 07/08/2025 10:22 |
330.66 kB | |
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334.03 kB | |
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587.59 kB | |
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576.82 kB | |
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548.22 kB | |
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verbale-n.-5-somministrazione.pdf SHA-256: eaf8c383568ea69d2c80d6be822857883ad768f6fcf16cf27a81feb7feeae2be 07/08/2025 10:22 |
462.40 kB | |
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verbale-n.-6-somministrazione.pdf SHA-256: f0b781a80cbebd92aaf27202f1c543ecaa06b350f9b14ecc38011008b94dfde3 07/08/2025 10:22 |
661.70 kB | |
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nr.-24-del-04.03.2025-determina-a-contrarre-gara-somministrazione-del-personale.pdf SHA-256: 7098e6fd7010227594239cec7fba07e453d0fff7db5292d51c29ec83323a5a83 07/08/2025 10:22 |
263.55 kB | |
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nr.-48-del-06.05.2025-nomina-seggio-e-commissione-gara-somministazione.pdf SHA-256: d353f29cf7a9734b898a06ad80b78f36dd8983c99a5ebbd2849205ca3e755581 07/08/2025 10:22 |
223.78 kB | |
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nr.-62-del-07.07.2025-provvedimento-di-esclusione-gara-somministazione.pdf SHA-256: 8215e87f367bd7f5b35c8efb9254f9e2618a12418695a7d49aa33a5bf321b406 07/08/2025 10:22 |
218.39 kB | |
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18.23 MB | |
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verbale-n.-4-somministrazione.pdf SHA-256: 08596bb142ea13712085a5741b05b90d5de418beeea7e8a216435047b9261354 07/08/2025 11:55 |
742.22 kB |
Chiarimenti
07/03/2025 16:12
Quesito #1
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
1) il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) l’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
4) in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
5) la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
6) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
7) l’attuale fornitore;
8) la fee applicata dall'attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
1) il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) l’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
4) in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
5) la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
6) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
7) l’attuale fornitore;
8) la fee applicata dall'attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
13/03/2025 09:22
Risposta
Spett.le Società,
fermo restando che il personale da somministrare, come emerge chiaramente dagli atti della lex specialis (Disciplinare di gara e Capitolato speciale), sarà unicamente quello selezionato dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, con conseguente esclusione del mantenimento dei lavoratori utilizzati precedentemente da Area Sud Milano S.p.A., di seguito riportiamo tabella con i dati richiesti precisando che sono tutti formati ai sensi dell’81/08 e regolarmente idonei alla mansione. Dati oltremodo che sono pubblicati al seguente link:
https://www.areasudmilano.it/amministrazione.aspx?read=Personale-non-a-tempo-indeterminato
Si ringrazia,
Il Rup
fermo restando che il personale da somministrare, come emerge chiaramente dagli atti della lex specialis (Disciplinare di gara e Capitolato speciale), sarà unicamente quello selezionato dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, con conseguente esclusione del mantenimento dei lavoratori utilizzati precedentemente da Area Sud Milano S.p.A., di seguito riportiamo tabella con i dati richiesti precisando che sono tutti formati ai sensi dell’81/08 e regolarmente idonei alla mansione. Dati oltremodo che sono pubblicati al seguente link:
https://www.areasudmilano.it/amministrazione.aspx?read=Personale-non-a-tempo-indeterminato
Si ringrazia,
Il Rup
11/03/2025 08:38
Quesito #2
Spettabile Ente,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) In relazione alle previsioni di cui all'art. 4 del capitolato sul periodo di prova, si chiede conferma che troverà applicazione l’art. Art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che “è consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. 2) Con riferimento alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione per cause diverse non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina. 3)Con riferimento agli obblighi di cui all’art. 5 del capitolato relativi al comportamento del personale, allo svolgimento della prestazione richiesta nel rispetto del Codice di Comportamento e degli altri obblighi ivi contemplati, essendo il servizio richiesto differente dall'appalto di servizi, si chiede di confermare che sarà onere di Codesto Ente a vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento e degli altri obblighi richiamati, rimanendo in carico all'aggiudicatario un onere di mera informativa nei confronti dei somministrati inviati in missione. Ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”. 4) Essendo contemplato tra i casi di risoluzione di cui all'art. 10 del capitolato l'omesso svolgimento della visita medica preventiva si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro, la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientraranno tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. 5) Con riferimento agli oneri in materia di formazione sulla sicurezza ed essendo contemplata tra i casi di risoluzione di cui all'art. 10 del capitolato l'omessa formazione ("in particolare, quando non abbia provveduto a informare il somministrando sulla natura delle attività lavorative da eseguire presso la Stazione appaltante, o a formarlo sui rischi lavorativi cui potrebbe essere esposto"), si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi in generale e sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice.
Cordiali saluti
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) In relazione alle previsioni di cui all'art. 4 del capitolato sul periodo di prova, si chiede conferma che troverà applicazione l’art. Art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, ove viene previsto che “è consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. 2) Con riferimento alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione per cause diverse non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina. 3)Con riferimento agli obblighi di cui all’art. 5 del capitolato relativi al comportamento del personale, allo svolgimento della prestazione richiesta nel rispetto del Codice di Comportamento e degli altri obblighi ivi contemplati, essendo il servizio richiesto differente dall'appalto di servizi, si chiede di confermare che sarà onere di Codesto Ente a vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento e degli altri obblighi richiamati, rimanendo in carico all'aggiudicatario un onere di mera informativa nei confronti dei somministrati inviati in missione. Ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”. 4) Essendo contemplato tra i casi di risoluzione di cui all'art. 10 del capitolato l'omesso svolgimento della visita medica preventiva si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro, la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientraranno tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. 5) Con riferimento agli oneri in materia di formazione sulla sicurezza ed essendo contemplata tra i casi di risoluzione di cui all'art. 10 del capitolato l'omessa formazione ("in particolare, quando non abbia provveduto a informare il somministrando sulla natura delle attività lavorative da eseguire presso la Stazione appaltante, o a formarlo sui rischi lavorativi cui potrebbe essere esposto"), si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi in generale e sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice.
Cordiali saluti
19/03/2025 10:26
Risposta
Spettabile società,
1) Si conferma che trova applicazione l’art. 35 del CCNL relativo alla categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. In merito, si rammenta che l’art. 18 del Capitolato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge, al d.lgs. 36/2023, al codice civile e alle altre norme speciali vigenti in materia, anche se qui non citate espressamente”. Con il termine “materia”, si intende la disciplina riguardante la somministrazione di lavoro, come contenuta nel sopra richiamato CCNL.
2) Si premette che il Quesito risulta generico, in quanto non individua in maniera puntuale le “previsioni in tema di sostituzioni”.
Fermo quanto sopra, si conferma che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore in caso di mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti in essere con i singoli lavoratori alla data del recesso, che rimarranno validi fino alla loro naturale scadenza – e fatta eccezione per i casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, la Stazione Appaltante corrisponderà quanto dovuto ai lavoratori in conformità alla normativa di settore. L’Agenzia aggiudicataria avrà diritto al solo rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, come previsto dall’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015.
3) Si conferma, fatta eccezione per i requisiti e le qualifiche del personale somministrato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del Capitolato, che dovranno essere garantiti dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara.
4) Si conferma, essendo i lavoratori in somministrazione equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito, si precisa che sono a carico della Stazione appaltante gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, alla sicurezza e alla prevenzione, ivi compreso l’obbligo di rilasciare il giudizio di idoneità sanitaria da parte del proprio medico competente. Rimangono, invece, a carico dell’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara quanto previsto all’art.4 comma 2 lettera d del Capitolato di Gara.
5) Non si conferma, in quanto, in aderenza a quanto previsto dall’art. 35, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 81/2015, il Capitolato stabilisce, all’art. 4, comma 2, lettera D, che “L’appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, a istruire e formare il personale da somministrare sulle generali caratteristiche e modalità esecutive delle attività che è destinato a svolgere presso la Stazione appaltante, ricadendo sull’appaltatore l’obbligo di garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso la stessa Stazione appaltante, nonché ad adempiere, a suo carico, a tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza previste dall’art. 35, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 81/2015”.
Si ringrazia,
Il RUP
1) Si conferma che trova applicazione l’art. 35 del CCNL relativo alla categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. In merito, si rammenta che l’art. 18 del Capitolato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge, al d.lgs. 36/2023, al codice civile e alle altre norme speciali vigenti in materia, anche se qui non citate espressamente”. Con il termine “materia”, si intende la disciplina riguardante la somministrazione di lavoro, come contenuta nel sopra richiamato CCNL.
2) Si premette che il Quesito risulta generico, in quanto non individua in maniera puntuale le “previsioni in tema di sostituzioni”.
Fermo quanto sopra, si conferma che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore in caso di mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti in essere con i singoli lavoratori alla data del recesso, che rimarranno validi fino alla loro naturale scadenza – e fatta eccezione per i casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, la Stazione Appaltante corrisponderà quanto dovuto ai lavoratori in conformità alla normativa di settore. L’Agenzia aggiudicataria avrà diritto al solo rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, come previsto dall’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015.
3) Si conferma, fatta eccezione per i requisiti e le qualifiche del personale somministrato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del Capitolato, che dovranno essere garantiti dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara.
4) Si conferma, essendo i lavoratori in somministrazione equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito, si precisa che sono a carico della Stazione appaltante gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, alla sicurezza e alla prevenzione, ivi compreso l’obbligo di rilasciare il giudizio di idoneità sanitaria da parte del proprio medico competente. Rimangono, invece, a carico dell’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara quanto previsto all’art.4 comma 2 lettera d del Capitolato di Gara.
5) Non si conferma, in quanto, in aderenza a quanto previsto dall’art. 35, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 81/2015, il Capitolato stabilisce, all’art. 4, comma 2, lettera D, che “L’appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, a istruire e formare il personale da somministrare sulle generali caratteristiche e modalità esecutive delle attività che è destinato a svolgere presso la Stazione appaltante, ricadendo sull’appaltatore l’obbligo di garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso la stessa Stazione appaltante, nonché ad adempiere, a suo carico, a tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza previste dall’art. 35, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 81/2015”.
Si ringrazia,
Il RUP
11/03/2025 11:18
Quesito #3
Buongiorno,
in merito alla Relazione Tecnica si chiede conferma che la copertina e l’indice non sono compresi nei limiti di facciate (20) indicati per la relazione e che l’interlinea utilizzata possa essere singola.
in merito alla Relazione Tecnica si chiede conferma che la copertina e l’indice non sono compresi nei limiti di facciate (20) indicati per la relazione e che l’interlinea utilizzata possa essere singola.
11/03/2025 11:26
Risposta
Spettabile società, si conferma quanto riportato.
Si ringrazia,
Il Rup
Si ringrazia,
Il Rup
11/03/2025 11:29
Quesito #4
Buongiorno,
si chiede quanto segue:
capitolato di gara. art. 4 comma 2 b) Si invita a rettificare specificando che in caso di giudizio di inidoneità alla mansione -per la quale si ritiene necessario procedere alla sostituzione della risorsa- il contratto del lavoratore sostituito non potrà ritenersi risolto, l'utilizzatore pertanto dovrà provvedere ad adibire lo stesso a mansioni compatibili al suo status e, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino alla scadenza della missione.capitolato di gara. art. 4 comma 2 lettera b). Si invita a rettificare la previsione del periodo di prova secondo quanto indicato dall'art 33 del CCNL sulla somministrazione.capitolato di gara. art. 4 comma 2 N) per quanto attiene la richiesta di sostituzione di lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.capitolato di gara. art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.capitolato di gara. art. 10 comma 4. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.Si chiede di confermare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.
si chiede quanto segue:
capitolato di gara. art. 4 comma 2 b) Si invita a rettificare specificando che in caso di giudizio di inidoneità alla mansione -per la quale si ritiene necessario procedere alla sostituzione della risorsa- il contratto del lavoratore sostituito non potrà ritenersi risolto, l'utilizzatore pertanto dovrà provvedere ad adibire lo stesso a mansioni compatibili al suo status e, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino alla scadenza della missione.capitolato di gara. art. 4 comma 2 lettera b). Si invita a rettificare la previsione del periodo di prova secondo quanto indicato dall'art 33 del CCNL sulla somministrazione.capitolato di gara. art. 4 comma 2 N) per quanto attiene la richiesta di sostituzione di lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.capitolato di gara. art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.capitolato di gara. art. 10 comma 4. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.Si chiede di confermare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.
17/04/2025 09:42
Risposta
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA RETTIFICA ALLEGATA
Spettabile società,
1. Si premette che né l’art. 4, comma 2, lettera B del Capitolato, né altre disposizioni del Capitolato prevedono la risoluzione dei contratti con i singoli lavoratori.
Fermo quanto sopra, si precisa che la Stazione appaltante potrà chiedere la sostituzione del lavoratore in caso di mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso.
Al di fuori di tali ipotesi, il lavoratore avrà diritto a proseguire l’attività per l’intero periodo di assegnazione e la Stazione appaltante corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore.
2. Si precisa che trova applicazione l’art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. In merito, si ricorda che l’art. 18 del Capitolato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge, al d.lgs. 36/2023, al codice civile e alle altre norme speciali vigenti in materia, anche se qui non citate espressamente”. Con il termine “materia”, si intende la disciplina riguardante la somministrazione di lavoro, come contenuta nel richiamato CCNL. Pertanto, la previsione di cui all’art. 4, comma 2, lettera B del Capitolato risulta conforme al contenuto dell’art. 35 del CCNL e trovano altresì applicazione le previsioni dello stesso art. 35 non richiamate nel Capitolato.
3. Il Quesito risulta inconferente, in quanto il Capitolato non contiene disposizioni in contrasto con quanto indicato.
Fermo quanto sopra, si chiarisce che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore qualora non venga superato il periodo di prova o in presenza di giusta causa di recesso.
Si ricorda che la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, ha facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti con i singoli lavoratori in essere alla data del recesso e fino alla loro naturale scadenza, per i quali la Stazione appaltante, al di fuori dei casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore -, l’Agenzia aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015).
4. Il Quesito risulta inconferente, in quanto il Capitolato non contiene disposizioni in contrasto con quanto indicato.
Fermo quanto sopra, si chiarisce che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore qualora non venga superato il periodo di prova o in presenza di giusta causa di recesso.
Si ricorda che la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, ha facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti con i singoli lavoratori in essere alla data del recesso e fino alla loro naturale scadenza, per i quali la Stazione appaltante, al di fuori dei casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore -, l’Agenzia aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015).
5. Resta ferma l’osservanza dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e, pertanto, si conferma che l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, nel caso di recesso della Stazione appaltante dal contratto ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, avrà diritto al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
6. Si conferma che, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Reg. UE 2016/679, la Stazione appaltante e l’Agenzia aggiudicataria del servizio sono autonomi Titolari del trattamento, ciascuno per le attività di propria competenza, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti
Si ringrazia,
Il RUP
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA RETTIFICA ALLEGATA
Spettabile società,
1. Si premette che né l’art. 4, comma 2, lettera B del Capitolato, né altre disposizioni del Capitolato prevedono la risoluzione dei contratti con i singoli lavoratori.
Fermo quanto sopra, si precisa che la Stazione appaltante potrà chiedere la sostituzione del lavoratore in caso di mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso.
Al di fuori di tali ipotesi, il lavoratore avrà diritto a proseguire l’attività per l’intero periodo di assegnazione e la Stazione appaltante corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore.
2. Si precisa che trova applicazione l’art. 35 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. In merito, si ricorda che l’art. 18 del Capitolato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge, al d.lgs. 36/2023, al codice civile e alle altre norme speciali vigenti in materia, anche se qui non citate espressamente”. Con il termine “materia”, si intende la disciplina riguardante la somministrazione di lavoro, come contenuta nel richiamato CCNL. Pertanto, la previsione di cui all’art. 4, comma 2, lettera B del Capitolato risulta conforme al contenuto dell’art. 35 del CCNL e trovano altresì applicazione le previsioni dello stesso art. 35 non richiamate nel Capitolato.
3. Il Quesito risulta inconferente, in quanto il Capitolato non contiene disposizioni in contrasto con quanto indicato.
Fermo quanto sopra, si chiarisce che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore qualora non venga superato il periodo di prova o in presenza di giusta causa di recesso.
Si ricorda che la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, ha facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti con i singoli lavoratori in essere alla data del recesso e fino alla loro naturale scadenza, per i quali la Stazione appaltante, al di fuori dei casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore -, l’Agenzia aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015).
4. Il Quesito risulta inconferente, in quanto il Capitolato non contiene disposizioni in contrasto con quanto indicato.
Fermo quanto sopra, si chiarisce che la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore qualora non venga superato il periodo di prova o in presenza di giusta causa di recesso.
Si ricorda che la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, ha facoltà di recedere dal contratto stipulato con l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, in qualsiasi momento del rapporto negoziale.
In tale ipotesi - fatti salvi i contratti con i singoli lavoratori in essere alla data del recesso e fino alla loro naturale scadenza, per i quali la Stazione appaltante, al di fuori dei casi di mancato superamento del periodo di prova e di giusta causa, corrisponderà quanto dovuto al lavoratore in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore -, l’Agenzia aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015).
5. Resta ferma l’osservanza dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e, pertanto, si conferma che l’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, nel caso di recesso della Stazione appaltante dal contratto ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato, avrà diritto al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali dalla medesima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
6. Si conferma che, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Reg. UE 2016/679, la Stazione appaltante e l’Agenzia aggiudicataria del servizio sono autonomi Titolari del trattamento, ciascuno per le attività di propria competenza, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti
Si ringrazia,
Il RUP
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA RETTIFICA ALLEGATA
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rettifica-alla-risposta-al-quesito-4.pdf SHA-256: 4ff6dfa151561a3d7d2ebe46765ec463851b3b5e5ecff05327e1af219a512696 17/04/2025 09:42 |
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12/03/2025 16:16
Quesito #5
Spett.le Ente,
in merito al requisito di capacità economica e finanziaria a pag. 9 Disciplinare, si chiede conferma che si intende il fatturato medio annuo "globale".
Grazie
in merito al requisito di capacità economica e finanziaria a pag. 9 Disciplinare, si chiede conferma che si intende il fatturato medio annuo "globale".
Grazie
19/03/2025 10:29
Risposta
Si conferma.
Si ringrazia,
Il RUP
Si ringrazia,
Il RUP
12/03/2025 16:18
Quesito #6
Spett.le Ente,
in merito al requisito di capacità tecnica e professionale a pag. 9 Disciplinare, si chiede conferma che per prestazioni analoghe si intende il servizio di somministrazione di lavoro con applicazione di qualsiasi CCNL, figure somministrate, ...
Grazie
in merito al requisito di capacità tecnica e professionale a pag. 9 Disciplinare, si chiede conferma che per prestazioni analoghe si intende il servizio di somministrazione di lavoro con applicazione di qualsiasi CCNL, figure somministrate, ...
Grazie
26/03/2025 09:42
Risposta
Si conferma.
Il Rup
Il Rup
12/03/2025 17:22
Quesito #7
Buonasera,
in merito all'Allegato G si chiede il modello completo da compilare in qunato quello caricato a portale risulta di una sola pagina.
Grazie.
In attesa di gentile riscontro si porgono i migliori saluti
in merito all'Allegato G si chiede il modello completo da compilare in qunato quello caricato a portale risulta di una sola pagina.
Grazie.
In attesa di gentile riscontro si porgono i migliori saluti
13/03/2025 09:19
Risposta
Gentili,
in merito alla vostra richiesta, vi informiamo che l'Allegato G è stato revisionato e pubblicato nella sua versione completa. Potete trovarlo tra gli allegati pubblici, oltre che in allegato alla presente risposta.
Si ringrazia,
IL RUP
in merito alla vostra richiesta, vi informiamo che l'Allegato G è stato revisionato e pubblicato nella sua versione completa. Potete trovarlo tra gli allegati pubblici, oltre che in allegato alla presente risposta.
Si ringrazia,
IL RUP
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mod.-g-dichiaraz.-offerta-tecnica-rev-01-completo.doc SHA-256: c6cfc868eeed20977caf1c9a376bc2bcf329fc43430c969fc8e74c13565a6c4d 13/03/2025 09:19 |
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13/03/2025 11:29
Quesito #8
Spett.le Ente,
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
le ore relative alle assenzele ore relative alle festività non lavorateil rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
Grazie
tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
le ore relative alle assenzele ore relative alle festività non lavorateil rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore
La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
Grazie
19/03/2025 10:30
Risposta
Spettabile società,
Come espressamente previsto nel comma 2 dell’art. 8 del Capitolato, all’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara saranno rimborsati i costi relativi al lavoro ordinario e straordinario effettivamente prestato dai lavoratori inviati in missione presso la Stazione appaltante. Resta, invece, espressamente escluso il rimborso dei costi del lavoro inerenti alle diverse tipologie di assenza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle assenze per malattia, infortuni, ferie e permessi, etc., che restano ad integrale carico dell’Agenzia aggiudicataria.
Si ringrazia,
Il RUP
Come espressamente previsto nel comma 2 dell’art. 8 del Capitolato, all’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara saranno rimborsati i costi relativi al lavoro ordinario e straordinario effettivamente prestato dai lavoratori inviati in missione presso la Stazione appaltante. Resta, invece, espressamente escluso il rimborso dei costi del lavoro inerenti alle diverse tipologie di assenza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle assenze per malattia, infortuni, ferie e permessi, etc., che restano ad integrale carico dell’Agenzia aggiudicataria.
Si ringrazia,
Il RUP
13/03/2025 12:22
Quesito #9
Spett.le Ente,
all'interno del fac-simile mod..a.domanda.di.partecipazione vengono richieste 2 Referenze bancarie non citate nei documenti di gara.
Si chiede conferma che le referenze bancarie non siano necessarie alla partecipazione.
Grazie
all'interno del fac-simile mod..a.domanda.di.partecipazione vengono richieste 2 Referenze bancarie non citate nei documenti di gara.
Si chiede conferma che le referenze bancarie non siano necessarie alla partecipazione.
Grazie
13/03/2025 12:49
Risposta
Si conferma.
Il Rup
Il Rup
13/03/2025 12:31
Quesito #10
Spett.le Ente,
all'interno del fac-simile mod..a.domanda.di.partecipazione viene richiesto, come requisito di partecipazione e aggiudicazione, il creare una rete di esercizi convenzionati in numero non inferiore al limite minimo previsto dal disciplinare di gara, entro 4okm dalla Vostra sede. Ciò non è citato nei documenti di gara.
Si chiede conferma che si tratta di refuso.
Grazie
all'interno del fac-simile mod..a.domanda.di.partecipazione viene richiesto, come requisito di partecipazione e aggiudicazione, il creare una rete di esercizi convenzionati in numero non inferiore al limite minimo previsto dal disciplinare di gara, entro 4okm dalla Vostra sede. Ciò non è citato nei documenti di gara.
Si chiede conferma che si tratta di refuso.
Grazie
13/03/2025 12:49
Risposta
Si conferma.
Il Rup
Il Rup
13/03/2025 14:51
Quesito #11
Spett.le Ente,
si domanda se è applicata la c.d. clausola sociale.
In caso affermativo, chiediamo di condividere il numero di Lavoratori e la loro durata contrattuale.
Grazie
si domanda se è applicata la c.d. clausola sociale.
In caso affermativo, chiediamo di condividere il numero di Lavoratori e la loro durata contrattuale.
Grazie
13/03/2025 15:04
Risposta
Si veda risposta al quesito n.1.
Si ringrazia,
Il Rup
Si ringrazia,
Il Rup
14/03/2025 09:13
Quesito #12
Spettabile Ente,
Con riferimento ai "18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" di cui al disciplinare, e in particolare in relazione al criterio “B – RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO”, articolato negli elementi B1, B2, B3 e B4, si chiede gentilmente di confermare che la tempistica minima che gli operatori economici possano offrire coincida, essendo prevista l’approssimazione all’intero, con un’ora ovvero con un giorno, e non con frazioni di ore o con frazioni di giorni.
Cordiali saluti
Con riferimento ai "18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" di cui al disciplinare, e in particolare in relazione al criterio “B – RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO”, articolato negli elementi B1, B2, B3 e B4, si chiede gentilmente di confermare che la tempistica minima che gli operatori economici possano offrire coincida, essendo prevista l’approssimazione all’intero, con un’ora ovvero con un giorno, e non con frazioni di ore o con frazioni di giorni.
Cordiali saluti
17/03/2025 11:34
Risposta
Spettabile società,
in riscontro al quesito posto si conferma che i valori offerti nell’offerta tecnica di cui all’art.18.1 del Disciplinare di Gara, non potranno essere espressi in frazioni di ore o di giorni.
Si ringrazia,
Il Rup
in riscontro al quesito posto si conferma che i valori offerti nell’offerta tecnica di cui all’art.18.1 del Disciplinare di Gara, non potranno essere espressi in frazioni di ore o di giorni.
Si ringrazia,
Il Rup
14/03/2025 09:27
Quesito #13
Gentilissimi, in relazione all'art. 19 del Disciplinare, si chiede conferma che si possa partecipare alle sedute di gare anche in modalità da remoto, tramite apposito link.
17/03/2025 11:35
Risposta
Si conferma e si consiglia preliminarmente di contattare l'assistenza del portale TuttoGare per conoscere le modalità ei requisiti necessari per assistere da remoto alle sedute di gara pubbliche.
Si ringrazia,
Il Rup
Si ringrazia,
Il Rup
17/03/2025 15:29
Quesito #14
Spett.le Ente, in relazione all'art. 7.3 del disciplinare, punto 2, si chiede conferma che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale sia solo in capo all'aggiudicatario e non sia da trasmettere in sede di partecipazione.
18/03/2025 09:47
Risposta
Spettabile Società,
si conferma quanto richiesto.
Cordiali saluti,
Il RUP
si conferma quanto richiesto.
Cordiali saluti,
Il RUP
17/03/2025 15:38
Quesito #15
Spettabile Ente,
Al fine di garantire la trasparenza e la corretta comparazione delle offerte economiche dei partecipanti alla procedura di gara, in riferimento all'articolo 8 del Capitolato Speciale e agli articoli 3 e 17 del Disciplinare di Gara, si richiede una conferma relativamente all'importo orario da utilizzare come riferimento per la quantificazione dell'offerta economica. Specificamente, si chiede se tale importo debba corrispondere a quello indicato alla riga "Costo Orario (a)" delle tabelle ministeriali allegate al bando (ad esempio, 24,32 euro per livello 3B - operaio). In alternativa, si chiede di precisare quale sia il costo orario da considerare per le ore ordinarie e straordinarie, unitamente alle modalità di calcolo utilizzate per poterlo determinare. Questa precisazione è essenziale per garantire un confronto equo tra le offerte, evitando che ogni agenzia presenti metodologie di calcolo differenti."
Articolo 17 - comma 1 - lettera a) e b) del Disciplinare di Gara - Minor importo Orario: Si sottolinea come non sia possibile quantificare economicamente la riduzione relativa all’importo orario (ordinario o straordinario) in quanto la stessa è soggetta ad una pluralità di elementi normativi che potranno essere presi in considerazione solo all’atto della contrattualizzazione delle eventuali risorse da avviare in missione. Si suggerisce pertanto di inserire nella formulazione tecnica una proposta in termini di restituzione degli sgravi eventualmente operabili.
Cordiali saluti
Al fine di garantire la trasparenza e la corretta comparazione delle offerte economiche dei partecipanti alla procedura di gara, in riferimento all'articolo 8 del Capitolato Speciale e agli articoli 3 e 17 del Disciplinare di Gara, si richiede una conferma relativamente all'importo orario da utilizzare come riferimento per la quantificazione dell'offerta economica. Specificamente, si chiede se tale importo debba corrispondere a quello indicato alla riga "Costo Orario (a)" delle tabelle ministeriali allegate al bando (ad esempio, 24,32 euro per livello 3B - operaio). In alternativa, si chiede di precisare quale sia il costo orario da considerare per le ore ordinarie e straordinarie, unitamente alle modalità di calcolo utilizzate per poterlo determinare. Questa precisazione è essenziale per garantire un confronto equo tra le offerte, evitando che ogni agenzia presenti metodologie di calcolo differenti."
Articolo 17 - comma 1 - lettera a) e b) del Disciplinare di Gara - Minor importo Orario: Si sottolinea come non sia possibile quantificare economicamente la riduzione relativa all’importo orario (ordinario o straordinario) in quanto la stessa è soggetta ad una pluralità di elementi normativi che potranno essere presi in considerazione solo all’atto della contrattualizzazione delle eventuali risorse da avviare in missione. Si suggerisce pertanto di inserire nella formulazione tecnica una proposta in termini di restituzione degli sgravi eventualmente operabili.
Cordiali saluti
27/03/2025 10:01
Risposta
Spettabile società,
L’importo del costo orario per la quantificazione dell’offerta economica va determinato come segue:
1) per il calcolo del costo orario ordinario, si fa riferimento all’importo indicato, per ciascun livello di inquadramento, alla riga “Costo Orario (a)” della tabella ministeriale allegata al Disciplinare di Gara;
2) per il calcolo del costo orario straordinario, vanno presi come riferimenti gli importi indicati, per ciascun livello di inquadramento, alle voci “Retribuzione base” ed “E.D.R.-ex Prot. 31/7/1992” di cui alla medesima tabella ministeriale allegata al Disciplinare di Gara.
Il Quesito risulta essere inconferente, in quanto non è impossibile quantificare economicamente la riduzione relativa all’importo del costo orario (ordinario e straordinario). Ciascun Concorrente dovrà, pertanto, effettuare i calcoli relativi al costo orario (ordinario e straordinario) per la quantificazione dell’offerta economica, tenendo conto degli sgravi eventualmente operabili in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, i quali resteranno a carico e a beneficio di ciascun Concorrente.
Si ringrazia,
Il Rup
L’importo del costo orario per la quantificazione dell’offerta economica va determinato come segue:
1) per il calcolo del costo orario ordinario, si fa riferimento all’importo indicato, per ciascun livello di inquadramento, alla riga “Costo Orario (a)” della tabella ministeriale allegata al Disciplinare di Gara;
2) per il calcolo del costo orario straordinario, vanno presi come riferimenti gli importi indicati, per ciascun livello di inquadramento, alle voci “Retribuzione base” ed “E.D.R.-ex Prot. 31/7/1992” di cui alla medesima tabella ministeriale allegata al Disciplinare di Gara.
Il Quesito risulta essere inconferente, in quanto non è impossibile quantificare economicamente la riduzione relativa all’importo del costo orario (ordinario e straordinario). Ciascun Concorrente dovrà, pertanto, effettuare i calcoli relativi al costo orario (ordinario e straordinario) per la quantificazione dell’offerta economica, tenendo conto degli sgravi eventualmente operabili in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, i quali resteranno a carico e a beneficio di ciascun Concorrente.
Si ringrazia,
Il Rup
21/03/2025 12:19
Quesito #16
Si chiede di specificare che cosa si intenda per costo annuale della manodopera, di importo annuale pari a 24.000€, indicato nella tabella al p.to 3 del disciplinare di garaIn riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;Si chiede conferma che possano essere rifatturate le festività godute, infrasettimali e domenicali, in quanto retribuite al lavoratoreSi chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanaliSi chiede di poter conoscere il monte ore settimanale contrattuale dalle figure attualmente somministrateNell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica si chiede di indicare il costo orario utilizzato per il calcolo dell’importo annuale del costo del lavoro non soggetto a ribasso, pari a 500.000€Relativamente all’allegato H, si chiede se la media da indicare in prossimità del costo dell’ora ordinaria e dell’ora straordinaria sia semplice o ponderata per le ore indicate nel fabbisogno.
23/04/2025 10:04
Risposta
Spettabile Società,
· Si tratta del costo della manodopera di cui all’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 richiamato nel punto 9 del paragrafo 3 del Disciplinare di gara.
· Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
· Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
· Le risorse dovranno prestare servizio 6 giorni alla settimana, fermo restando che alla Stazione appaltante, come espressamente previsto nel comma 3 dell’art. 3 del Capitolato, è riconosciuta la facoltà, in base alle proprie contingenti esigenze di servizio, di richiedere: 1) sia “un numero di risorse compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 12 (dodici) unità/mese”; 2) sia “la prestazione di un numero di ore inferiore o superiore alla quantità annua stimata nella tabella” riportata nel precedente comma 2.
· Ad oggi, contrattualmente, senza considerare le ore di lavoro straordinario, si contano n. 438 ore settimanali per i lavoratori in somministrazione, così ripartite:
LIV. J: ORE SETT.LI 38 - TOT. H. SETT.LI 266
LIV. 1B: ORE SETT.LI 38 - TOT. H. SETT.LI 38
LIV. 3B: ORE SETT.LI 38 - TOT. H. SETT.LI 11
LIV. 4B: ORE SETT.LI 20 - TOT. H. SETT.LI20
TOT: 438
· Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 4 del Capitolato.
· Si tratta di una valutazione effettuata sulla base dei dati di bilancio della Stazione appaltante relativi all’anno 2024.
· Il quesito non è chiaro.
Si ringrazia,
Il Rup
· Si tratta del costo della manodopera di cui all’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 richiamato nel punto 9 del paragrafo 3 del Disciplinare di gara.
· Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
· Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
· Le risorse dovranno prestare servizio 6 giorni alla settimana, fermo restando che alla Stazione appaltante, come espressamente previsto nel comma 3 dell’art. 3 del Capitolato, è riconosciuta la facoltà, in base alle proprie contingenti esigenze di servizio, di richiedere: 1) sia “un numero di risorse compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 12 (dodici) unità/mese”; 2) sia “la prestazione di un numero di ore inferiore o superiore alla quantità annua stimata nella tabella” riportata nel precedente comma 2.
· Ad oggi, contrattualmente, senza considerare le ore di lavoro straordinario, si contano n. 438 ore settimanali per i lavoratori in somministrazione, così ripartite:
LIV. J: ORE SETT.LI 38 - TOT. H. SETT.LI 266
LIV. 1B: ORE SETT.LI 38 - TOT. H. SETT.LI 38
LIV. 3B: ORE SETT.LI 38 - TOT. H. SETT.LI 11
LIV. 4B: ORE SETT.LI 20 - TOT. H. SETT.LI20
TOT: 438
· Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 4 del Capitolato.
· Si tratta di una valutazione effettuata sulla base dei dati di bilancio della Stazione appaltante relativi all’anno 2024.
· Il quesito non è chiaro.
Si ringrazia,
Il Rup
25/03/2025 10:24
Quesito #17
Spett.le Ente,
Si invia la seguente richiesta di chiarimenti:
Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare nel dettaglio i requisiti necessari per la mansione di autista. In particolare, i lavoratori che verranno inseriti in somministrazione nel ruolo di autisti, dovranno possedere altre patenti oltre alla B?
Cordiali saluti
Si invia la seguente richiesta di chiarimenti:
Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare nel dettaglio i requisiti necessari per la mansione di autista. In particolare, i lavoratori che verranno inseriti in somministrazione nel ruolo di autisti, dovranno possedere altre patenti oltre alla B?
Cordiali saluti
25/03/2025 12:39
Risposta
Spettabile Società,
il lavoratore che verrà inserito con la mansione di autista dovrà possedere anche la patente C+CQC.
Si ringrazia,
Il Rup
il lavoratore che verrà inserito con la mansione di autista dovrà possedere anche la patente C+CQC.
Si ringrazia,
Il Rup
25/03/2025 13:05
Quesito #18
Buongiorno, relativamente al criterio di valutazione B1 (Tempistica sostituzione mancato superamento periodo di prova) esso è dettagliato come segue:
“Sarà considerata proporzionalmente migliore l’offerta prevedente il numero di ore (approssimato all’intero) minore rispetto al termine massimo previsto 2° comma, lettera “B” – secondo alinea – dell’art. 4 del CSA.”
Si fa presente che termine massimo previsto al 2° comma, lettera “B” dell’art. 4 del CSA è espresso in giorni.
Si chiede se il valore per il criterio B1 debba essere espresso in ore oppure in giorni.
Cordiali saluti
“Sarà considerata proporzionalmente migliore l’offerta prevedente il numero di ore (approssimato all’intero) minore rispetto al termine massimo previsto 2° comma, lettera “B” – secondo alinea – dell’art. 4 del CSA.”
Si fa presente che termine massimo previsto al 2° comma, lettera “B” dell’art. 4 del CSA è espresso in giorni.
Si chiede se il valore per il criterio B1 debba essere espresso in ore oppure in giorni.
Cordiali saluti
23/04/2025 09:52
Risposta
Spettabile Società,
Il valore dovrà essere espresso in giorni.
Si ringrazia,
Il Rup
Il valore dovrà essere espresso in giorni.
Si ringrazia,
Il Rup
26/03/2025 17:51
Quesito #19
Spett.le S.A.
Si chiede di riscontrare cortesemente ai seguenti chiarimenti
1) in merito al personale somministrato attualmente impiegato si chiede di indicare se sono in essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.
2) In merito alla relazione tecnica, da redigere secondo i criteri e parametri di cui al modello G, si chiede di chiarire il parametro riferito ai bordi ed in particolare all’interlinea 1,5. Si chiede conferma che trattasi di un refuso il riferimento all’interlinea.
3) Nel rispetto del modello G si chiede se sia possibile redigere la relazione con un proprio format che sia in linea con i parametri indicati dalla S.A.
4) si chiede conferma che l’importo della polizza provvisoria, oltre al 30% per il possesso della certificazione ISO 9001, possa essere ulteriormente ridotto in misura pari al 20% per il possesso delle certificazioni/marchi previsti dall’allegato II.13 all’art. 106 comma 8;
5) Si evidenzia che nel costo orario, in particolare nei contributi, non sono state previste le seguenti voci: Ebitemp, Formatemp, monetizzazione permessi sindacali, ASPI nonché l’INCREMENTO FONDO BILATERALE marzo 2025 pari allo 0,45%
In merito all’ultima voce menzionata si rende noto che A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELL’ITER DI PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL PER LA CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, A PARTIRE DAL 01/03/2025, IL COSTO DEL LAVORO HA SUBITO UN INCREMENTO PER EFFETTO DELLA NUOVA CONTRIBUZIONE DESTINATA AL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DI SETTORE.
Pertanto, si chiede, in ragione di quanto menzionato, di pubblicare le nuove tabelle del costo del lavoro o, in alternativa, confermare che il ribasso percentuale offerto verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dalle agenzie per il lavoro
6) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni a settimana
7) si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
8) si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto assunto con la stessa mansione oggetto del presente appalto;
9) in riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; (si allega circolare)
10) si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);
11) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;
12) Relativamente alla ritenuta dello 0,5 applicata evidenziamo quanto segue.
Sebbene il codice degli appalti abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente" In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto.
La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale.
E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione.
In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie;
13) chiediamo di confermare che i buoni pasto saranno rimborsati all’APL.
14) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
15) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse;
16) Si chiede conferma che il rapporto contrattuale legato ad una assunzione in staff leasing o assunzione in somministrazione a tempo indeterminato non abbia una durata inferiore a 12 mesi. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta dalla Stazione appaltante, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità) . Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà riconosciuta all’operatore economica l’indennità oraria prevista.
17) in merito all'art.9 del capitolato denominato Penali del capitolato si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili. Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito;
18) In riferimento ai buoni pasto, fermo restando che rientrano all’interno del costo del lavoro complessivo, considerando che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente nel momento in cui il lavoratore dovesse averne diritto (quindi in caso di assenza per permessi, malattia, infortunio, festività infrasettimanali godute, ecc ecc… nulla dovrà essere riconosciuto), si chiede conferma che il valore dei buoni pasto non venga inserito ai fini della definizione del costo orario su cui applicare il moltiplicatore offerto e che gli stessi potranno essere fatturati separatamente ad evento al costo (e quindi senza applicazione del margine), solo ed esclusivamente se effettivamente erogati.
Così facendo, il costo in capo a codesta spettabile stazione appaltante sarebbe inferiore e quindi più conveniente, fermo restando che al lavoratore verrà erogarto quanto effettivamente gli spetta di diritto.
19) chiediamo di indicare cortesemente per le figure richieste dal bando ovvero Operaio J, Operaio 1B, Operaio 3 B e Impiegato 4 B le relative voci tariffa.
20) si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale e addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008;
21) in merito al modello offerta economica si chiede conferma che per costo ora ordinaria neoassunti e costo ora straordinaria neoassunti si debba intendere il costo orario ovvero costo più margine
Restando in attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.
Si chiede di riscontrare cortesemente ai seguenti chiarimenti
1) in merito al personale somministrato attualmente impiegato si chiede di indicare se sono in essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.
2) In merito alla relazione tecnica, da redigere secondo i criteri e parametri di cui al modello G, si chiede di chiarire il parametro riferito ai bordi ed in particolare all’interlinea 1,5. Si chiede conferma che trattasi di un refuso il riferimento all’interlinea.
3) Nel rispetto del modello G si chiede se sia possibile redigere la relazione con un proprio format che sia in linea con i parametri indicati dalla S.A.
4) si chiede conferma che l’importo della polizza provvisoria, oltre al 30% per il possesso della certificazione ISO 9001, possa essere ulteriormente ridotto in misura pari al 20% per il possesso delle certificazioni/marchi previsti dall’allegato II.13 all’art. 106 comma 8;
5) Si evidenzia che nel costo orario, in particolare nei contributi, non sono state previste le seguenti voci: Ebitemp, Formatemp, monetizzazione permessi sindacali, ASPI nonché l’INCREMENTO FONDO BILATERALE marzo 2025 pari allo 0,45%
In merito all’ultima voce menzionata si rende noto che A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELL’ITER DI PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL PER LA CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, A PARTIRE DAL 01/03/2025, IL COSTO DEL LAVORO HA SUBITO UN INCREMENTO PER EFFETTO DELLA NUOVA CONTRIBUZIONE DESTINATA AL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DI SETTORE.
Pertanto, si chiede, in ragione di quanto menzionato, di pubblicare le nuove tabelle del costo del lavoro o, in alternativa, confermare che il ribasso percentuale offerto verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dalle agenzie per il lavoro
6) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni a settimana
7) si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
8) si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto assunto con la stessa mansione oggetto del presente appalto;
9) in riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; (si allega circolare)
10) si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);
11) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;
12) Relativamente alla ritenuta dello 0,5 applicata evidenziamo quanto segue.
Sebbene il codice degli appalti abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente" In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto.
La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale.
E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione.
In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie;
13) chiediamo di confermare che i buoni pasto saranno rimborsati all’APL.
14) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
15) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse;
16) Si chiede conferma che il rapporto contrattuale legato ad una assunzione in staff leasing o assunzione in somministrazione a tempo indeterminato non abbia una durata inferiore a 12 mesi. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta dalla Stazione appaltante, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità) . Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà riconosciuta all’operatore economica l’indennità oraria prevista.
17) in merito all'art.9 del capitolato denominato Penali del capitolato si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili. Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito;
18) In riferimento ai buoni pasto, fermo restando che rientrano all’interno del costo del lavoro complessivo, considerando che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente nel momento in cui il lavoratore dovesse averne diritto (quindi in caso di assenza per permessi, malattia, infortunio, festività infrasettimanali godute, ecc ecc… nulla dovrà essere riconosciuto), si chiede conferma che il valore dei buoni pasto non venga inserito ai fini della definizione del costo orario su cui applicare il moltiplicatore offerto e che gli stessi potranno essere fatturati separatamente ad evento al costo (e quindi senza applicazione del margine), solo ed esclusivamente se effettivamente erogati.
Così facendo, il costo in capo a codesta spettabile stazione appaltante sarebbe inferiore e quindi più conveniente, fermo restando che al lavoratore verrà erogarto quanto effettivamente gli spetta di diritto.
19) chiediamo di indicare cortesemente per le figure richieste dal bando ovvero Operaio J, Operaio 1B, Operaio 3 B e Impiegato 4 B le relative voci tariffa.
20) si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale e addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008;
21) in merito al modello offerta economica si chiede conferma che per costo ora ordinaria neoassunti e costo ora straordinaria neoassunti si debba intendere il costo orario ovvero costo più margine
Restando in attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.
23/04/2025 09:48
Risposta
Spett.le Società,
Di seguito le risposte ai chiarimenti:
1) Non sono stati implementati accordi integrativi di secondo livello di regolazione dei limiti previsti dalla legge e dal CCNL per il ricorso alla somministrazione di lavoro.
2) Si conferma l’interlinea 1,5 e con bordi tutti pari a 2 cm, come indicato nel punto 1 del paragrafo 18.1.1 del Disciplinare di gara.
3) Non è possibile utilizzare modelli diversi da quelli allegati alla procedura di gara.
4) Non si conferma. Come previsto dall’art. 106, comma 8, quarto periodo, del d.lgs. 36/2023, la riduzione della garanzia provvisoria fino a un importo massimo del 20% può avvenire nella sola ipotesi in cui le certificazioni e/o i marchi posseduti dall’operatore economico siano stati “individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto”, circostanze non ricorrenti nella presente procedura di gara. Si applicano unicamente le riduzioni indicate nelle lettere a) e b) del punto 7 del paragrafo 10 del Disciplinare di gara.
5) Si conferma che il ribasso percentuale offerto verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dalle agenzie per il lavoro. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
6) Le risorse dovranno prestare servizio 6 giorni alla settimana, fermo restando che alla Stazione appaltante, come espressamente previsto nel comma 3 dell’art. 3 del Capitolato, è riconosciuta la facoltà, in base alle proprie contingenti esigenze di servizio, di richiedere: 1) sia “un numero di risorse compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 12 (dodici) unità/mese”; 2) sia “la prestazione di un numero di ore inferiore o superiore alla quantità annua stimata nella tabella” riportata nel precedente comma 2.
7) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
8) Il tasso di assenteismo è consultabile sul sito aziendale al seguente link : https://www.areasudmilano.it/amministrazione.aspx?read=Tassi-di-assenza
9) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
10) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
11) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
12) Il Quesito risulta inconferente.
La previsione contenuta nel comma 9 dell’art. 9 del Capitolato – concernente la ritenuta dello 0,50 per cento cui il Quesito si riferisce – va letta in combinato disposto con le previsioni contenute nei precedenti commi del medesimo art. 9, in forza delle quali la Stazione appaltante, nel corso dell’intera durata del rapporto negoziale, procede alle verifiche sulla conformità delle prestazioni svolte dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, quali verifiche alla cui istruttoria l’Agenzia medesima, in caso di richiesta della Stazione appaltante, sarà tenuta a contribuire con la massima collaborazione e correttezza.
13) I buoni pasto verranno corrisposti direttamente dalla Stazione appaltante.
14) Si conferma.
15) Sono a carico dall’Agenzia aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti al contratto e tutti gli oneri tributari previsti dalla normativa vigente
16) Il quesito risulta essere inconferente rispetto all’oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato, le risorse da individuare saranno inviate in somministrazione a tempo determinato per la durata di 12 mesi e, pertanto, non troverà applicazione la disciplina della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
17) Come previsto dal comma 6 dell’art. 9 del Capitolato, in caso di contestazioni concernenti le prestazioni svolte dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, la Stazione appaltante inviterà l’Agenzia medesima a fornire idonee giustificazioni sui motivi della disfunzione eccepita, ivi compresi i casi di inadempimenti derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
18) I buoni pasto verranno corrisposti direttamente dalla Stazione appaltante.
19) Posto che il Quesito non è chiaro, si rinvia all’Allegato n. 3 del Disciplinare di gara recante la “Tabella del costo del lavoro elaborata sulla base del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti i servizi ambientali sottoscritto da FISE” e alle rettifiche apportate all’art. 8, comma 1, del Capitolato.
20) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 4 del Capitolato.
21) Si conferma, si veda il “Modello H - Dichiarazione di Offerta economica”.
Si ringrazia,
Il Rup
Di seguito le risposte ai chiarimenti:
1) Non sono stati implementati accordi integrativi di secondo livello di regolazione dei limiti previsti dalla legge e dal CCNL per il ricorso alla somministrazione di lavoro.
2) Si conferma l’interlinea 1,5 e con bordi tutti pari a 2 cm, come indicato nel punto 1 del paragrafo 18.1.1 del Disciplinare di gara.
3) Non è possibile utilizzare modelli diversi da quelli allegati alla procedura di gara.
4) Non si conferma. Come previsto dall’art. 106, comma 8, quarto periodo, del d.lgs. 36/2023, la riduzione della garanzia provvisoria fino a un importo massimo del 20% può avvenire nella sola ipotesi in cui le certificazioni e/o i marchi posseduti dall’operatore economico siano stati “individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto”, circostanze non ricorrenti nella presente procedura di gara. Si applicano unicamente le riduzioni indicate nelle lettere a) e b) del punto 7 del paragrafo 10 del Disciplinare di gara.
5) Si conferma che il ribasso percentuale offerto verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro sostenuto dalle agenzie per il lavoro. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
6) Le risorse dovranno prestare servizio 6 giorni alla settimana, fermo restando che alla Stazione appaltante, come espressamente previsto nel comma 3 dell’art. 3 del Capitolato, è riconosciuta la facoltà, in base alle proprie contingenti esigenze di servizio, di richiedere: 1) sia “un numero di risorse compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 12 (dodici) unità/mese”; 2) sia “la prestazione di un numero di ore inferiore o superiore alla quantità annua stimata nella tabella” riportata nel precedente comma 2.
7) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
8) Il tasso di assenteismo è consultabile sul sito aziendale al seguente link : https://www.areasudmilano.it/amministrazione.aspx?read=Tassi-di-assenza
9) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
10) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
11) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 8 del Capitolato.
12) Il Quesito risulta inconferente.
La previsione contenuta nel comma 9 dell’art. 9 del Capitolato – concernente la ritenuta dello 0,50 per cento cui il Quesito si riferisce – va letta in combinato disposto con le previsioni contenute nei precedenti commi del medesimo art. 9, in forza delle quali la Stazione appaltante, nel corso dell’intera durata del rapporto negoziale, procede alle verifiche sulla conformità delle prestazioni svolte dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, quali verifiche alla cui istruttoria l’Agenzia medesima, in caso di richiesta della Stazione appaltante, sarà tenuta a contribuire con la massima collaborazione e correttezza.
13) I buoni pasto verranno corrisposti direttamente dalla Stazione appaltante.
14) Si conferma.
15) Sono a carico dall’Agenzia aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti al contratto e tutti gli oneri tributari previsti dalla normativa vigente
16) Il quesito risulta essere inconferente rispetto all’oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato, le risorse da individuare saranno inviate in somministrazione a tempo determinato per la durata di 12 mesi e, pertanto, non troverà applicazione la disciplina della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
17) Come previsto dal comma 6 dell’art. 9 del Capitolato, in caso di contestazioni concernenti le prestazioni svolte dall’Agenzia aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura di gara, la Stazione appaltante inviterà l’Agenzia medesima a fornire idonee giustificazioni sui motivi della disfunzione eccepita, ivi compresi i casi di inadempimenti derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
18) I buoni pasto verranno corrisposti direttamente dalla Stazione appaltante.
19) Posto che il Quesito non è chiaro, si rinvia all’Allegato n. 3 del Disciplinare di gara recante la “Tabella del costo del lavoro elaborata sulla base del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti i servizi ambientali sottoscritto da FISE” e alle rettifiche apportate all’art. 8, comma 1, del Capitolato.
20) Si conferma. A tal proposito, si vedano le rettifiche apportate all’art. 4 del Capitolato.
21) Si conferma, si veda il “Modello H - Dichiarazione di Offerta economica”.
Si ringrazia,
Il Rup
27/03/2025 12:37
Quesito #20
In merito all'offerta economica, SI CHIEDE CONFERMA CHE, il valore economico da inserire direttamente a sistema, sia il ribasso percentuale offerto sulla percentuale dell’aggio d’Agenzia a base d’asta
01/04/2025 12:50
Risposta
Si conferma,
Il RUP
Il RUP
28/03/2025 09:59
Quesito #21
Con riferimento all'art. 16 del Disciplinare SI CHIEDE CONFERMA che il contenuto dell'offerta tecnica debba essere composto da:
All. G debitamente compilato;Relazione Tecnica redatta in conformità all'art. 18.1.1 del Disciplinare.
All. G debitamente compilato;Relazione Tecnica redatta in conformità all'art. 18.1.1 del Disciplinare.
01/04/2025 12:50
Risposta
Si conferma,
Il RUP
Il RUP
28/03/2025 10:21
Quesito #22
Sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A riguardo, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l’operato, SI CHIEDE CORTESE CONFERMA che sarà a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente la formazione parte generale, restando a carico dell’Utilizzatore la formazione specifica e l’addestramento, fermo restando che l’eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) debba ricadere in capo all’Utilizzatore.
24/04/2025 08:56
Risposta
Spettabile Società,
Si conferma con precisazioni seguenti. Come riportato dalle rettifiche apportate all’art. 4 del Capitolato, punto L, la formazione, parte generale, è carico dell’appaltatore, mentre quella cd. specifica e l’addestramento sono a carico della Stazione Appaltante. Resta fermo che l’obbligo di informazione sui rischi per la salute sicurezza ai lavoratori è carico dell’appaltatore come prevede l’art. 4, punto L, del Capitolato dopo le rettifiche, mentre ai sensi del precedente punto K dell’art. 4 del Capitolato, la Stazione appaltante si impegna a informare l’appaltatore sui rischi per la salute e sicurezza. Conseguentemente le rispettive responsabilità della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore dovranno essere verificate ai sensi del predetto art. 4, dopo le rettifiche al capitolato.
Si ringrazia,
Il Rup
Si conferma con precisazioni seguenti. Come riportato dalle rettifiche apportate all’art. 4 del Capitolato, punto L, la formazione, parte generale, è carico dell’appaltatore, mentre quella cd. specifica e l’addestramento sono a carico della Stazione Appaltante. Resta fermo che l’obbligo di informazione sui rischi per la salute sicurezza ai lavoratori è carico dell’appaltatore come prevede l’art. 4, punto L, del Capitolato dopo le rettifiche, mentre ai sensi del precedente punto K dell’art. 4 del Capitolato, la Stazione appaltante si impegna a informare l’appaltatore sui rischi per la salute e sicurezza. Conseguentemente le rispettive responsabilità della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore dovranno essere verificate ai sensi del predetto art. 4, dopo le rettifiche al capitolato.
Si ringrazia,
Il Rup
08/04/2025 14:42
Quesito #23
QUESITO N. 1: SI CHIEDE CONFERMA CHE, come previsto negli atti di gara, sia sufficiente presentare, in luogo del DGUE, il "Modello A Domanda di partecipazione" e che lo stesso modello possa essere modificato indicando il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, in quanto nel modello messo a disposizione si fa riferimento al possesso di requisiti economici - finanziari e tecnici - organizzativi diversi da quelli previsti per la gara.
QUESITO N. 2: SI CHIEDE CONFERMA CHE, nel "Modello A Domanda di partecipazione", non sia necessario indicare i soggetti cessati dalle cariche poiché il decreto legislativo n. 36 del 2023 (Nuovo Codice Appalti) non contempla più i soggetti cessati tra coloro tenuti, ai sensi del comma 3 dell’art. 94 del Codice, a rendere la dichiarazione di cui all’art. 94 co. 1.
In caso di risposta negativa, SI CHIEDE CONFERMA CHE il legale rappresentante possa dichiarare l'insussistenza della cause di esclusione, di cui all’art. 94, comma 1 (dalla lettera “a” alla “h”), anche nei confronti dei soggetti cessati, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità.
QUESITO N. 2: SI CHIEDE CONFERMA CHE, nel "Modello A Domanda di partecipazione", non sia necessario indicare i soggetti cessati dalle cariche poiché il decreto legislativo n. 36 del 2023 (Nuovo Codice Appalti) non contempla più i soggetti cessati tra coloro tenuti, ai sensi del comma 3 dell’art. 94 del Codice, a rendere la dichiarazione di cui all’art. 94 co. 1.
In caso di risposta negativa, SI CHIEDE CONFERMA CHE il legale rappresentante possa dichiarare l'insussistenza della cause di esclusione, di cui all’art. 94, comma 1 (dalla lettera “a” alla “h”), anche nei confronti dei soggetti cessati, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità.
10/04/2025 09:46
Risposta
Spettabile Società,
in riferimento alla prima parte del Quesito n.1, si conferma – come previsto nel punto 2 del paragrafo 15 del Disciplinare – la possibilità di compilare il “Modello A Domanda di partecipazione” in luogo del DGUE.
In riferimento alla seconda parte del Quesito n.1 e al Quesito n. 2, si informa che il “Modello A Domanda di partecipazione” è stato revisionato e pubblicato nella sua versione completa.
È possibile trovarlo tra gli allegati pubblici, oltre che in allegato alla presente risposta.
Si ringrazia,
Il Rup
in riferimento alla prima parte del Quesito n.1, si conferma – come previsto nel punto 2 del paragrafo 15 del Disciplinare – la possibilità di compilare il “Modello A Domanda di partecipazione” in luogo del DGUE.
In riferimento alla seconda parte del Quesito n.1 e al Quesito n. 2, si informa che il “Modello A Domanda di partecipazione” è stato revisionato e pubblicato nella sua versione completa.
È possibile trovarlo tra gli allegati pubblici, oltre che in allegato alla presente risposta.
Si ringrazia,
Il Rup
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08/04/2025 15:57
Quesito #24
Spett.le S.A.
chiediamo di specificare quali delle figure professionali oggetto del bando di gara saranno assunte part - time e/o full time.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
chiediamo di specificare quali delle figure professionali oggetto del bando di gara saranno assunte part - time e/o full time.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
10/04/2025 09:41
Risposta
Spett.le Società,
Come espressamente previsto nel comma 3 dell’art. 3 del Capitolato, alla Stazione appaltante è riconosciuta la facoltà, in base alle proprie contingenti esigenze di servizio, di richiedere: 1) sia “un numero di risorse compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 12 (dodici) unità/mese”; 2) sia “la prestazione di un numero di ore inferiore o superiore alla quantità annua stimata nella tabella” riportata nel precedente comma 2.
Si ringrazia,
Il Rup
Come espressamente previsto nel comma 3 dell’art. 3 del Capitolato, alla Stazione appaltante è riconosciuta la facoltà, in base alle proprie contingenti esigenze di servizio, di richiedere: 1) sia “un numero di risorse compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 12 (dodici) unità/mese”; 2) sia “la prestazione di un numero di ore inferiore o superiore alla quantità annua stimata nella tabella” riportata nel precedente comma 2.
Si ringrazia,
Il Rup
10/04/2025 18:23
Quesito #25
Richiesta di Chiarimento riguardante il punto 4- MODELLO A (domanda di partecipazione) Incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda (barrare obbligatoriamente la voce che ricorre):
- Che la società non è stata oggetto d’incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda nell’ultimo anno;
OPPURE
- Che la società è stata oggetto d’incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda nell’ultimo anno (allegare le attestazioni di cui all’art. 94, comma 1 del Codice) anche degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda.
Si chiede di sapere se, in caso di coincidenza tra il legale rappresentante della società controllante e quello della società controllata, ossia qualora la stessa persona fisica risulti essere amministratore unico della controllata e socio unico della controllante, sia necessario ripetere le attestazioni di cui all’art. 94, comma 1 del Codice, qualora le stesse siano già state rese in altra parte del modulo (es. nella sezione relativa all’attuale soggetto concorrente).
Cordiali saluti.
- Che la società non è stata oggetto d’incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda nell’ultimo anno;
OPPURE
- Che la società è stata oggetto d’incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda nell’ultimo anno (allegare le attestazioni di cui all’art. 94, comma 1 del Codice) anche degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda.
Si chiede di sapere se, in caso di coincidenza tra il legale rappresentante della società controllante e quello della società controllata, ossia qualora la stessa persona fisica risulti essere amministratore unico della controllata e socio unico della controllante, sia necessario ripetere le attestazioni di cui all’art. 94, comma 1 del Codice, qualora le stesse siano già state rese in altra parte del modulo (es. nella sezione relativa all’attuale soggetto concorrente).
Cordiali saluti.
29/04/2025 09:12
Risposta
Spettabile Società,
poiché l’art. 94 del d.lgs. 36/2023 riguarda le cause di esclusione “automatica”, si comunica che è possibile non ripetere le attestazioni purché in quelle già rese in altra parte del Modulo sia evidenziata anche la specifica ipotesi in cui la società è stata oggetto d’incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda nell’ultimo anno.
Si ringrazia
Il RUP
poiché l’art. 94 del d.lgs. 36/2023 riguarda le cause di esclusione “automatica”, si comunica che è possibile non ripetere le attestazioni purché in quelle già rese in altra parte del Modulo sia evidenziata anche la specifica ipotesi in cui la società è stata oggetto d’incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda nell’ultimo anno.
Si ringrazia
Il RUP
16/04/2025 13:00
Quesito #26
Buongiorno, siamo entrati sul portale ANAC per il pagamento del contributo di Gara come da Disciplinare richiesto.
Il sistema avverte che la gara è scaduta e che la Stazione Appaltante non ha comunicato la nuova scadenza. Alleghiamo screenshot del portale per chiarezza espositiva.
La Stazione Appaltante presuppone di aprire nuova finestra di pagamento?
Cordiali saluti.
Il sistema avverte che la gara è scaduta e che la Stazione Appaltante non ha comunicato la nuova scadenza. Alleghiamo screenshot del portale per chiarezza espositiva.
La Stazione Appaltante presuppone di aprire nuova finestra di pagamento?
Cordiali saluti.
17/04/2025 12:06
Risposta
Spettabile Società,
nel ringraziarvi della segnalazione, si informa che il problema riscontrato è stato risolto e nei prossimi giorni sarà possibile pagare il contributo,
Si ringrazia,
Il Rup
nel ringraziarvi della segnalazione, si informa che il problema riscontrato è stato risolto e nei prossimi giorni sarà possibile pagare il contributo,
Si ringrazia,
Il Rup
23/04/2025 09:27
Quesito #27
QUESITO N. 1: Con riferimento all'art. 16 del Disciplinare SI CHIEDE CONFERMA CHE il contenuto dell'Offerta Tecnica debba essere composto dall’Allegato G debitamente compilato e ulteriormente dalla Relazione Tecnica redatta in conformità all'art. 18.1.1 del Disciplinare contenente la risposta ai soli criteri di valutazione qualitativi A1, A2, A3, A4 e A5.
QUESITO N. 2: SI CHIEDE CONFERMA CHE si tratti di un refuso la dicitura presente nel Modello G Dichiarazione di Offerta tecnica da inserire nella Busta B “L’Offerta Tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina” in quanto il file verrà firmato digitalmente a nome del rappresentante dell’impresa.
QUESITO N. 2: SI CHIEDE CONFERMA CHE si tratti di un refuso la dicitura presente nel Modello G Dichiarazione di Offerta tecnica da inserire nella Busta B “L’Offerta Tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina” in quanto il file verrà firmato digitalmente a nome del rappresentante dell’impresa.
24/04/2025 08:58
Risposta
Questito 1: Si conferma.
Quesito 2: Si conferma. L’offerta tecnica va sottoscritta secondo la modalità indicata nel punto 4 del paragrafo 16 del Disciplinare.
Quesito 2: Si conferma. L’offerta tecnica va sottoscritta secondo la modalità indicata nel punto 4 del paragrafo 16 del Disciplinare.
23/04/2025 10:06
Quesito #28
Egregi,
si chiede conferma che nella busta amministrativa, non dev'essere inserita la comprova del pagamento del bollo, in quanto non dovuto.
In attesa di gentile riscontro cogliamo l'occasione di porgere cordiali saluti
si chiede conferma che nella busta amministrativa, non dev'essere inserita la comprova del pagamento del bollo, in quanto non dovuto.
In attesa di gentile riscontro cogliamo l'occasione di porgere cordiali saluti
24/04/2025 08:59
Risposta
Spettabile Società,
Non si conferma.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf.
Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Si ringrazia,
Il Rup
Non si conferma.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf.
Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Si ringrazia,
Il Rup
23/04/2025 17:22
Quesito #29
Egregi,
si prega di prendere visione del chiarimento allegato.
Cordiali saluti.
si prega di prendere visione del chiarimento allegato.
Cordiali saluti.
29/04/2025 09:09
Risposta
Si veda riscontro al quesito n.30.
Si ringrazia
Il Rup
Si ringrazia
Il Rup
23/04/2025 17:24
Quesito #30
Si allega il chiarimento.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
29/04/2025 09:09
Risposta
Spettabile Ente,
il quesito riporta considerazioni non pertinenti. Le tabelle ministeriali costituiscono il parametro relativo al “costo medio orario del lavoro”, sulla base del quale la Stazione Appaltante è chiamata a verificare la congruità delle offerte pervenute, in linea pure con quanto affermato dalla costante giurisprudenza in merito. Pertanto, risulta priva di fondamento ed in ogni caso non linea con le previsioni del capitolato la considerazione secondo la quale le suddette tabelle ministeriali risulterebbero non idonee per la determinazione del costo del lavoro.
Inoltre, lo stesso Capitolato, a seguito delle rettifiche di cui all’art. 8, riporta le voci che, in aggiunta a quelle previste dalle tabelle ministeriali, devono essere riconosciute all’appaltatore e che concorrono a formare la base di calcolo dell’offerta economica. Pertanto, ciascun concorrente alla gara dovrà effettuare i calcoli relativi al costo orario (ordinario e straordinario) per la quantificazione dell’offerta economica, tenendo conto degli sgravi eventualmente operabili in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, i quali resteranno a carico e a beneficio di ciascun concorrente.
Risulta, poi, in particolare priva di fondamento l’affermazione secondo cui la Stazione appaltante dovrebbe predeterminare il costo del lavoro al fine di salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati. Infatti, occorre distinguere tra nozione di “minimi salariali” (cd. trattamento retributivo minimo), da quella di “costo orario medio del lavoro”. Soltanto per il primo, in caso di sua violazione, vale la sanzione dell’esclusione dell’offerta stabilita dal Codice degli appalti, in quanto l’offerta che non rispetti i suddetti minimi salariali è considerata ex lege anormalmente bassa. Invero, il capitolato d’appalto in questione prevede espressamente che non verranno prese in considerazioni le offerte che prevedono un costo orario del lavoro inferiore ai minimi retributivi previsti dal CCNL applicato e ciò sarebbe peraltro impossibile tenuto conto della circostanza che il capitolato assume come riferimento i parametri delle già menzionate tabelle ministeriali.
Per tali motivi, non si conferma, né può essere presa in considerazione alcuna delle affermazioni contenute nel Quesito e si rinvia all’art. 8 del Capitolato d’appalto, dopo le rettifiche, per la determinazione del costo del lavoro sul quale applicare il margine d’agenzia.
Si ringrazia
Il RUP
il quesito riporta considerazioni non pertinenti. Le tabelle ministeriali costituiscono il parametro relativo al “costo medio orario del lavoro”, sulla base del quale la Stazione Appaltante è chiamata a verificare la congruità delle offerte pervenute, in linea pure con quanto affermato dalla costante giurisprudenza in merito. Pertanto, risulta priva di fondamento ed in ogni caso non linea con le previsioni del capitolato la considerazione secondo la quale le suddette tabelle ministeriali risulterebbero non idonee per la determinazione del costo del lavoro.
Inoltre, lo stesso Capitolato, a seguito delle rettifiche di cui all’art. 8, riporta le voci che, in aggiunta a quelle previste dalle tabelle ministeriali, devono essere riconosciute all’appaltatore e che concorrono a formare la base di calcolo dell’offerta economica. Pertanto, ciascun concorrente alla gara dovrà effettuare i calcoli relativi al costo orario (ordinario e straordinario) per la quantificazione dell’offerta economica, tenendo conto degli sgravi eventualmente operabili in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, i quali resteranno a carico e a beneficio di ciascun concorrente.
Risulta, poi, in particolare priva di fondamento l’affermazione secondo cui la Stazione appaltante dovrebbe predeterminare il costo del lavoro al fine di salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati. Infatti, occorre distinguere tra nozione di “minimi salariali” (cd. trattamento retributivo minimo), da quella di “costo orario medio del lavoro”. Soltanto per il primo, in caso di sua violazione, vale la sanzione dell’esclusione dell’offerta stabilita dal Codice degli appalti, in quanto l’offerta che non rispetti i suddetti minimi salariali è considerata ex lege anormalmente bassa. Invero, il capitolato d’appalto in questione prevede espressamente che non verranno prese in considerazioni le offerte che prevedono un costo orario del lavoro inferiore ai minimi retributivi previsti dal CCNL applicato e ciò sarebbe peraltro impossibile tenuto conto della circostanza che il capitolato assume come riferimento i parametri delle già menzionate tabelle ministeriali.
Per tali motivi, non si conferma, né può essere presa in considerazione alcuna delle affermazioni contenute nel Quesito e si rinvia all’art. 8 del Capitolato d’appalto, dopo le rettifiche, per la determinazione del costo del lavoro sul quale applicare il margine d’agenzia.
Si ringrazia
Il RUP